Con risposta ad interpello del 5-12-2006 (nota prot. 6893) il Ministero del lavoro fornisce alcuni chiarimenti in merito alla concessione dei permessi per cure a lavoratori affetti da patologie tumorali.In primo luogo, il Ministero richiama il quadro legislativo. Gli articoli 26 della Legge n. 118/1971 e 10 DLgs. n. 509/1988 hanno previsto il diritto ad un “congedo straordinario per cure”, non superiore ai 30 giorni, ai lavoratori mutilati ed invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% a condizione che le cure siano connesse con l’infermità invalidante riconosciuta.Secondo un’interpretazione piuttosto contorta dell’Inps, che il Ministero fa propria, il congedo in oggetto non è indennizzabile da parte dell’Inps. L’Istituto, infatti, riconosce il diritto dell’indennità di malattia a proprio carico per le cure idrotermali e lo esclude espressamente per quelle elioterapiche, climatiche, psammoterapeutiche e similari e non dispone nulla in tema di “cure diverse”.In merito ad un ulteriore quesito posto dall’interpellante, se cioè il congedo per cure debba essere compreso nel periodo di comporto, il Ministero esprime parere negativo. La circolare ministeriale n. 40/2005 ha, infatti, chiarito che il lavoratore malato ha diritto a beneficiare di una “ulteriore” possibilità di astensione dall’attività lavorativa. Il lavoratore può quindi usufruire di trenta giorni all’anno di congedo straordinario per cure, retribuito a carico del datore di lavoro e non computabile, in quanto “ulteriore”, nel periodo di comporto (nel caso specifico 180 giorni in quanto applicabile il Ccnl per il settore Terziario, Distribuzione e Servizi).Ovviamente nel caso in cui il lavoratore produca un certificato di malattia il periodo sarà indennizzabile dell’Inps, qualora ne ricorrano i presupposti, ma sarà computato nel periodo di comporto.
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