circolare 76.2006

Entro mercoledì 27 dicembre 2006 deve essere versato l’acconto IVA relativo all’ultimo periodo (mese o trimestre) del 2006. SOGGETTI OBBLIGATI Sono tenuti ad effettuare il versamento dell’acconto Iva i soggetti titolari di partita Iva che esistevano nell’anno 2005 e risultano attivi nell’anno 2006. Le suddette condizioni devono coesistere. SOGGETTI ESONERATI DAL VERSAMENTO DELL’ACCONTO IVA Non versano l’acconto IVA i contribuenti che si trovano in una delle seguenti condizioni: – contribuenti a credito nell’ultimo mese o trimestre dell’anno precedente o dell’anno in corso;- contribuenti con un acconto inferiore a euro 103,29, calcolato con uno dei metodi visti;- contribuenti che hanno iniziato l’attività nel corso del 2006;- contribuenti che hanno cessato l’attività nel corso del 2006 (comprese le società estinte a seguito di fusione propria o incorporazione): entro il 30 settembre 2006 per i trimestrali ed entro il 30 novembre 2006 per i mensili;- contribuenti in regime speciale agricolo sia di esonero che di semplificazione;- contribuenti che nell’anno in corso hanno registrato solo operazioni esenti o non imponibili;- contribuenti in regime speciale per intrattenimenti;- imprenditore individuale che ha affittato l’unica azienda entro il 30/11 o entro il 30/09 dell’anno in corso (a seconda che si tratti di contribuente mensile o trimestrale);- contribuenti che applicano i regimi agevolati delle nuove iniziative imprenditoriali (art. 13, L. 388/2000) e delle delle attività marginali (art. 14, L. 388/2000);- contribuenti che applicando il criterio previsionale ritengono di concludere a credito l’anno in corso;- contribuenti che applicando il metodo delle operazioni effettuate evidenziano un credito d’imposta nel periodo 1° dicembre – 20 dicembre dell’anno in corso. CRITERI DI CALCOLO Ai fine della determinazione dell’acconto IVA, il contribuente può utilizzare alternativamente uno dei seguenti modi: 1) METODO STORICO: l’acconto e’ pari all’88% dell’IVA dovuta relativamente al mese di dicembre dell’anno precedente (per i contribuenti mensili) ovvero relativamente all’ultimo trimestre dell’anno precedente (per i contribuenti trimestrali), sempre al lordo dell’acconto IVA eventualmente versato.Per i contribuenti mensili si assume il debito maturato nel mese di dicembre dell’anno solare precedente (acconto + saldo) maggiorato dell’eventuale conguaglio in dichiarazione. (Per i trimestrali tale importo deve essere considerato al netto della maggiorazione dell’1% dovuto a titolo di interessi (R.M. 23/12/2004, n° 157). 2) METODO PREVISIONALE: l’acconto e’ pari all’88% dell’IVA che si prevede di dover versare relativamente al mese di dicembre dell’anno in corso (contribuenti mensili) o relativamente all’ultimo trimestre dell’anno in corso, in sede di dichiarazione annuale (contribuenti trimestrali); 3) METODO OPERAZIONI EFFETTUATE: l’acconto è pari al 100% dell’importo risultante da un’apposita liquidazione IVA straordinaria al 20/12/2006. Al riguardo, si ricorda che il D.P.R. n. 435/2001 ha soppresso l’obbligo di annotazione delle liquidazioni dell’IVA, a decorrere da quelle relative al 2002. Tuttavia, riteniamo ragionevole e opportuno continuare ad annotare nei registri IVA le liquidazioni, compresa la suddetta liquidazione IVA straordinaria, sia al fine di avere i riferimenti necessari per la determinazione dell’IVA a debito o a credito, sia al fine di poter agevolmente esibire tali liquidazioni in caso di eventuale accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria. Ciò detto, si rammenta che la liquidazione straordinaria al 20/12 deve essere effettuata considerando: a) l’IVA a debito risultante dalla somma delle:- operazioni annotate o da annotare dall’01/12 al 20/12 per i mensili o dall’01/10 al 20/12 per i trimestrali (compresi gli acquisti intracomunitari);- operazioni effettuate fino al 20/12, anche se ancora non sono state emesse e registrate le relative fatture (compresi gli acquisti intracomunitari); b) l’IVA a credito risultante dagli acquisti (compresi gli acquisti intracomunitari, anche se non ancora annotati) e dalle importazioni annotati dall’01/12 al 20/12 per i contribuenti mensili o dall’1/10 al 20/12 per i trimestrali; c) l’eccedenza detraibile d’imposta riportata a nuovo dalla precedente liquidazione periodica. CONTRIBUENTI MENSILI: se affidano la contabilità a terzi possono determinare l’acconto in misura pari al 66% (2/3) dell’IVA dovuta per la liquidazione per il mese di dicembre. La scelta di uno dei tre suddetti metodi è libera e non è vincolante per gli anni successivi. Il contribuente potrà utilizzare il metodo che consente di ottenere il risultato più conveniente. VARIAZIONE DELLA PERIODICITA’ DI LIQUIDAZIONE Nell’ipotesi di variazione della periodicità di liquidazione: a) da trimestrale a mensile: il parametro su cui calcolare l’88% dovuto a titolo di acconto e’ costituito da un terzo della somma versata nella dichiarazione annuale relativa all’anno precedente (al lordo dell’acconto); b) da mensile a trimestrale: l’acconto dell’88% va calcolato sulla base dei versamenti effettuati negli ultimi tre mesi dell’anno precedente (al lordo dell’acconto e al netto  dell’eventuale eccedenza detraibile emergente dalla liquidazione relativa a dicembre 2005). CONTRIBUENTI TRIMESTRALI – INTERESSI Sull’acconto non e’ dovuta la maggiorazione dell’1% a titolo di interessi. MODALITA’ DI VERSAMENTO Il versamento avviene tramite il modello F24, sezione erario, codice tributo 6013 (contribuenti mensili) e 6035 (contribuenti trimestrali), con possibilità di effettuare la compensazione con altri tributi e contributi a credito.Il modello F24 deve essere presentato anche da chi, effettuando la compensazione, ha un saldo uguale a zero. L’acconto IVA non e’ dovuto se risulta inferiore a euro 103,29. L’acconto IVA non può essere rateizzato. L’acconto viene scomputato da quanto dovuto in sede di liquidazione periodica relativa a dicembre 2006 o al quarto trimestre del 2006. SANZIONI Nell’ipotesi di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’acconto e’ prevista la sanzione del 30%. Al fine di regolarizzare tale violazione, il contribuente ha la possibilità di adottare il ravvedimento operoso, procedendo al versamento di:- acconto (se non versato o se versato in misura insufficiente) maggiorato degli interessi moratori (nella misura del 2,5% annuale, con maturazione giorno per giorno);- sanzione pari al 3,75% dell’acconto non versato (oppure versato in misura insufficiente ovvero tardivamente) se il versamento viene eseguito entro 30 giorni, ovvero con una sanzione pari al 6% se il versamento viene eseguito entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale la violazione e’ stata commessa. La sanzione si paga con il codice tributo 8904 “sanzione IVA”. DETERMINAZIONE DELL’ACCONTO NEL CASO DI ESERCIZIO DI PIU’ ATTIVITA’ In caso di soggetti con contabilità separate l’acconto va riferito alle distinte liquidazioni d’imposta. Dal momento che, permanendo l’unitarietà del soggetto d’imposta, i versamenti devono essere eseguiti per l’ammontare complessivamente dovuto, al netto delle eccedenze detraibili, nessun problema sussiste nell’ipotesi in cui i termini di versamento siano omogenei, in quanto l’acconto farà riferimento all’imposta complessivamente dovuta mensilmente o trimestralmente (è il caso di tutte le separazioni facoltative e di quelle obbligatorie con termini di versamento omogenei). Ove, invece, con riferimento ai volumi d’affari di ciascuna attività separata, siano diversi i termini di versamento (è il caso delle separazioni obbligatorie con attività mensili e trimestrali), l’acconto sarà calcolato sulla somma algebrica dei dati mensili e trimestrali e andrà detratto rispettivamente dalla prima liquidazione a debito (mese di dicembre per le attività mensili, 4^ liquidazione per le attività trimestrali) a seconda dell’attività cui e’ riferibile.In questo caso riteniamo che il versamento debba essere effettuato con il codice tributo 6013 e/o 6035 imputando la somma versata all’attività mensile e/o trimestrale. DETERMINAZIONE DELL’ACCONTO IN CASO DI FUSIONE FUSIONE CON EFFETTI TRA IL 01/01 ED IL 30/11 (O 30/09 PER I SOGGETTI TRIMESTRALI) Qualora gli effetti della fusione decorrano fra il 01/01 e il 30/11 (regime mensile) oppure fra il 01/01 e il 30/09 (regime trimestrale): – nel caso di fusione propriamente detta, l’acconto non è dovuto né dalle società estinte (in quanto “cessate”), né dalla società risultante dalla fusione (in quanto manca il “dato storico”); – nel caso di fusione per incorporazione, mentre la società incorporata non è tenuta al versamento dell’acconto (in quanto “cessata”), la società incorporante è invece tenuta a versarlo, adottando uno dei tre metodi sopra illustrati. In particolare, se l’incorporante adotta il metodo storico considera solo i propri dati; se invece adotta il metodo previsionale o quello della liquidazione straordinaria al 20/12 tiene conto anche dei dati della incorporata. FUSIONE CON EFFETTI TRA IL 01/12 (O IL 01/10 PER I SOGGETTI TRIMESTRALI) ED IL 27/12 Qualora gli effetti della fusione decorrano fra il 01/12 e il 27/12 (regime mensile) oppure fra il 01/10 e il 27/12 (regime trimestrale): – nel caso di fusione propriamente detta, la società risultante dalla fusione dovrà tenere conto del fatto che anche le società fuse sono soggette all’obbligo dell’acconto e dovrà pertanto procedere alla determinazione ed al versamento dell’acconto, subentrando in tutti gli obblighi delle società fuse. In tale caso, il dato storico della società risultante dalla fusione sarà calcolato sulla base della somma algebrica dei dati storici delle società fuse, mentre il dato previsionale sarà dato dalla somma algebrica delle sole operazioni delle società fuse registrate fino alla data di effetto della fusione. – nel caso di fusione per incorporazione, la società incorporante dovrà determinare e versare l’acconto tenendo conto anche dei dati storici e previsionali relativi alla propria attività. Più precisamente, il dato storico dell’incorporante sarà determinato dalla somma algebrica del proprio dato storico e dei dati storici delle società incorporate, mentre il dato previsionale terrà conto delle operazioni effettuate sia dalla società incorporante che dalle società incorporate, registrate fino alla data di effetto dell’incorporazione. DETERMINAZIONE DELL’ACCONTO IN CASO DI SCISSIONE Si distinguono i due seguenti casi: – Scissione parziale:la società scissa, in quanto continua la propria attività anche dopo l’operazione di scissione, dovrà determinare e versare l’acconto in modo autonomo; la società beneficiaria, se preesistente, dovrà calcolare (e versare) l’acconto sulla base della propria situazione contabile, sia per quanto riguarda il dato storico che quello previsionale o quello in relazione alle operazioni effettuate fino al 20 dicembre. Nell’ipotesi di società beneficiaria di nuova costituzione, creata a seguito della scissione, la stessa non è tenuta al versamento dell’acconto, in quanto priva del dato storico. – Scissione totale:nel caso di scissione avvenuta anteriormente all’inizio dell’ultimo periodo (dal 01/01 al 30/11 – ovvero al 30/09), la società scissa non è evidentemente tenuta al versamento dell’acconto, in quanto cessa la propria attività prima del periodo per il quale sarebbe dovuto l’acconto. La società beneficiaria, se precostituita già dal precedente anno, dovrà determinare l’acconto sulla base della propria situazione contabile, adottando uno dei tre metodi visti sopra. Per contro, la società beneficiaria di nuova costituzione non dovrà determinare l’acconto in quanto carente del dato storico.Nel caso in cui la scissione avvenga dall’inizio dell’ultimo periodo dell’anno al 27 dicembre, l’acconto dovrà essere determinato dalla società scissa, sulla base dei propri dati, e versato eventualmente dalla società beneficiaria indicata nell’atto di scissione.

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