Il Ministero del lavoro con nota del 26-10-2006 ha risposto ad un interpello della Banca d’Italia circa un’interpretazione sulla monetizzazione delle ferie non godute nei termini di legge e relativo obbligo contributivo. Come sempre da noi sostenuto e come già precisato il passato dal ministero, nella nota in esame si conferma che possono essere “monetizzate”, vale a dire sostituite con apposita indennità, le ferie maturate e non godute fino al 29 aprile 2003 (entrata in vigore del D.Lgs. n. 66/2003), le ferie maturate e non godute dal lavoratore il cui rapporto di lavoro cessi entro l’anno di riferimento, nonché le settimane o i giorni di ferie previsti dalla contrattazione collettiva in misura superiore al “periodo minimo” legale. Quanto, invece, alle quattro settimane di ferie minime considerate dal legislatore, il ministero sostiene che le stesse, ove non godute entro il termine dei diciotto mesi successivi l’anno di maturazione – ovvero nel diverso e più ampio termine fissato dalla contrattazione collettiva (ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 66/2003, che fa espressamente salvo “quanto previsto dalla contrattazione collettiva”) – ed ove tale mancato godimento non sia riferibile alla volontà del lavoratore, dovranno essere oggetto di specifico risarcimento, facendo riferimento ai criteri generali di risarcimento del danno anche per quanto riguarda l’onere della prova. Spetterà al lavoratore dimostrare di volta in volta l’entità del danno subito, quantificabile in base al danno psicofisico derivante dalla mancata fruizione delle ferie.Con riguardo all’adempimento dell’obbligo contributivo per le somme corrisposte al lavoratore a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute, il ministero conferma quanto già precisato dall’INPS con circolari n. 186/99, n. 15/02 e con messaggio n. 11803. A margine, segnaliamo che la qualificazione della monetizzazione delle suddette ferie non godute come risarcimento di un danno, porrebbe nuovamente la questione dell’imponibilità ai fini fiscali di quanto corrisposto. Considerato che per l’INPS tali importi sono imponibili, stante l’armonizzazione di cui al d.lgs. 314/97, ci pare non perseguibile – o quantomeno non consigliabile – l’esenzione fiscale delle ferie monetizzate.Resta sempre ferma la possibilità, per il singolo lavoratore subordinato, di agire autonomamente nei confronti dell’agenzia entrate per il rimborso di quanto trattenutogli.
Lascia un commento