circolare 153.2006

Analogamente a quanto già effettuato dall’INPS con circ. n. 111 del 13.10.2006 del (vedi circ. UNICAF n. 142/2006), anche l’INAIL, con circolare n. 45 del 23.10.2006, interviene sulle parti di propria competenza contenute nella legge n. 248/06 “decreto Bersani”.Senza soffermarci nuovamente sulle precisazioni già fornite dal ministero del lavoro prima, con circolare n. 29/06, e dall’INPS poi, esaminiamo brevemente le specificità affrontate dall’INAIL. Segnalazioni da parte degli ispettori dell’INPSGli ispettori di vigilanza dell’INAIL, come quelli dell’Inps, qualora accertino la sussistenza dei presupposti che legittimano l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività nel cantiere, sono tenuti a dare immediata comunicazione alla competente Direzione Provinciale del Lavoro mediante trasmissione del verbale; laddove i tempi di conclusione dell’accertamento non consentano una tempestiva redazione del verbale, è necessario che gli ispettori anticipino la segnalazione mediante comunicazioni specifiche alle competenti Direzioni Provinciali del Lavoro.La comunicazione va effettuata indipendentemente dall’’ipotesi di reiterazione della violazione, in quanto il giudizio sulla “reiterazione” e l’adozione del provvedimento di sospensione è riservato agli ispettori del lavoro. Tessera di riconoscimentoPer quanto attiene l’osservanza dell’obbligo di tessera di riconoscimento che, rammentiamo, deve essere osservato da tutti gli addetti al cantiere – indipendentemente dalla natura “edile” dell’attività in esso esercitata – l’INAIL ritiene che, nel silenzio della norma, che non riserva agli ispettori del lavoro la specifica competenza ad irrogare la sanzione per inosservanza dell’obbligo, essa possa essere comminata anche dal personale di vigilanza dell’Istituto. Denuncia nominativa degli assicuratiL’INAIL puntualizza che l’obbligo, nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro nel settore edile, di darne comunicazione al Centro per l’impiego, mediante documentazione avente data certa, il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, non abroga l’obbligo di denuncia nominativa degli assicurati (D.N.A.) da effettuare all’INAIL contestualmente all’instaurazione del rapporto di lavoro. Maxi sanzione civile sui contributi evasiLa legge prevede che “l’importo delle sanzioni civili connesse all’omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore ad euro 3.000,00 indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata”.La soglia minima di euro 3.000,00 quindi, precisa l’INAIL è riferita al singolo lavoratore e non alle retribuzioni complessivamente evase.La circolare ministeriale n. 29/06 chiarisce che la quantificazione della stessa in misura non inferiore ad euro 3000,00 per ciascun lavoratore deve essere “distintamente riferita alla contribuzione previdenziale ed alla assicurazione INAIL” e che la sanzione trova applicazione nelle ipotesi in cui sia scaduto il termine per il “versamento dei contributi relativi al periodo di paga in corso al momento dell’accertamento”.Questo conferma, innanzi tutto, che la soglia minima di sanzione riguarda distintamente i vari istituti previdenziali e assistenziali.Inoltre, ai fini INAIL, considerato che presupposto per la sua applicazione – nei casi in cui la ditta sia comunque già titolare di un rapporto assicurativo per l’attività svolta – è che sia scaduto il termine di legge per la dichiarazione delle retribuzioni afferenti l’anno o il minor periodo di riferimento e per il conseguente versamento del premio definitivamente dovuto per lo stesso periodo, comporta una sorta di deroga temporale. Infatti, la scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni è fissata al 16 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento e quindi, ad esempio, per un lavoratore accertato in nero nel 2006, la sanzione non sarà applicabile per gli accertamenti intervenuti entro il 16 febbraio 2007.Gli ispettori dell’INAIL, all’atto della liquidazione del verbale ispettivo, che dovrà riportare l’importo delle retribuzioni non denunciate per ciascun lavoratore interessato, dovranno: quantificare l’evasione salariale distintamente per singolo lavoratore, evitando di sommare le retribuzioni riferite a soggetti diversi; provvedere a calcolare il premio e la relativa sanzione civile nella misura prevista dalla Legge n. 388/2000; valutare se la sanzione civile per ogni singolo lavoratore è congrua rispetto al limite minimo di euro 3.000 o, in mancanza, adeguarla.

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