circolare 63.2006

L’art. 35, commi 19, 20, 35-ter e 35-quater del D.L. n. 223/2006, convertito con modificazioni in Legge n. 248/2006, ha apportato rilevanti modificazioni alla disciplina delle agevolazioni in materia di interventi di recupero edilizio. In particolare, come già comunicato con la nostra precedente Circolare UNICAF n. 50/2006, i commi 19 e 20 del citato art. 35 hanno introdotto una nuova ipotesi di decadenza dalla nota detrazione IRPEF per lavori di ristrutturazione edilizia (disposta dagli art. 2, co. 5, Legge n. 289/2002 e art. 9, co. 2, Legge n. 448/2001), consistente nell’inosservanza dell’obbligo, a carico dell’impresa che esegue i lavori, di evidenziare in fattura, in maniera distinta, il costo della manodopera utilizzata. L’inottemperanza a tale nuovo adempimento determina la perdita dell’agevolazione IRPEF, in relazione alle spese sostenute dal 4 luglio 2006. Con il comma 35-ter viene ripristinata l’applicazione dell’IVA agevolata al 10%, in riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 7, comma 1, lettera b), della Legge 23 dicembre 1999, n. 488. A tal riguardo si precisa che: – il ripristino dell’IVA agevolata al 10% opera per le prestazioni fatturate dal 1° ottobre 2006 al 31 dicembre 2006; – stante il richiamo all’art. 7, comma 1, lett. b), della legge n. 488/1999, tale agevolazione si applica unicamente agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati a prevalente destinazione abitativa, con le limitazioni previste dal medesimo art. 7 e chiarite dalla circolare ministeriale n. 71/E del 07/04/2000; – pertanto, l’aliquota IVA agevolata al 10% opera esclusivamente con riguardo ai contratti d’appalto ed alle cessioni di beni con relativa posa in opera, mentre l’aliquota ordinaria del 20% continua ad applicarsi ai contratti di subappalto, alle prestazioni rese da professionisti (ingegneri, architetti, geometri, ecc..), alle cessioni di beni senza relativa posa in opera e alla fornitura di beni cosiddetti di “valore significativo” (individuati in maniera tassativa dal D.M. 29 dicembre 1999 ); – per gli altri fabbricati, diversi da quelli a prevalente destinazione abitativa, oggetto di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, continua a trovare applicazione l’aliquota IVA del 20% per qualsiasi tipo di prestazione e/o cessione. Il comma 35-quater stabilisce che a decorrere dal 1° ottobre e fino al 31 dicembre 2006, la percentuale di detrazione IRPEF relativa agli interventi di recupero edilizio viene ridotta dall’attuale 41% al 36%, nei limiti di euro 48.000 per abitazione. In particolare, anche a seguito dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con circolare n. 28/E del 04/08/2006, la nuova detrazione si attua come segue: – per le spese di recupero edilizio sostenute dal 1° gennaio al 30 settembre 2006 rimane in vigore la detrazione IRPEF del 41%, mentre la minore detrazione del 36% si applica alle spese sostenute dal 1° ottobre 2006 al 31 dicembre 2006; – poiché continua ad avere validità il principio di sostenimento delle spese, occorrerà fare riferimento alla data di effettuazione del bonifico bancario, al fine di distinguere le spese su cui è possibile usufruire della detrazione del 41% da quelle che scontano la minore detrazione del 36%; – sempre a decorrere dal 1° ottobre 2006, il limite di spesa pari a euro 48.000 deve intendersi riferito alla singola unità immobiliare; in tal modo viene superata la precedente e più ampia interpretazione ministeriale, fornita con circolare n. 57/E del 24/02/1998, con la quale era stato chiarito che tale limite era da considerasi riferito a ciascuna unità immobiliare e a ciascuna persona fisica che avesse partecipato al sostenimento delle spese di recupero edilizio. Di conseguenza, il limite massimo e complessivo di euro 48.000 deve ora essere suddiviso tra i soggetti che hanno diritto alla detrazione.

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