Il Ministero del lavoro con Nota Prot. 25/I/0003004 del 28-8-2006 in risposta a un interpello ha chiarito che è possibile sospendere la fruizione del congedo parentale ex articolo 32 Dlgs 151/2001, su domanda dell’interessato, in caso di insorgenza della malattia del bambino ed usufruire appunto del congedo (ex articolo 47 del citato decreto. Ovviamente tale possibilità è subordinata alla sussistenza dei requisiti di legge.La risposta, pur riferita a un rapporto di lavoro pubblico (ci si riferisce al parere dell’Aran), per le considerazioni di tipo generale che svolge è estensibile anche ai settori privati.Il Ministero ricorda anche che l’INPS con circolare 8/2003 ha previsto la possibilità, dietro domanda dell’interessato, di interruzione del congedo parentale in caso di insorgenza della malattia del genitore.
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