La conversione in legge del DL 223/2006 (Legge 248/2006 SO 183/L GU n. 186 dell’11-8-2006) ha previsto le importanti novità per il settore edile.Le norme, contenute nell’articolo 36bis, sono entrate in vigore l’11 agosto e riguardano i seguenti argomenti:• comunicazioni di assunzione • misure contro il lavoro nero• condizioni per lo sgravio contributivo dell’11,50%• documenti di lavoroForniamo alcune prime indicazioni in attesa di chiarimenti ministeriali. 1. Il comma 6 del citato articolo, modificando l’articolo 86 comma 10bis del Dlgs 276/2003, ha reso immediatamente operativa la disposizione che prevede la comunicazione preventiva delle assunzioni nel settore. La norma era stata introdotta nel 2004 (Dlgs 251) ma l’entrata in vigore era subordinata alla pubblicazione del decreto ministeriale relativo al modello unico di comunicazione.Le nuove disposizioni hanno abolito la clausola sospensiva. Le imprese edili dovranno quindi comunicare le assunzioni effettuate al centro per l’impiego competente il giorno antecedente all’assunzione stessa. Poiché il decreto non contiene specifiche ulteriori si ritiene che l’obbligo riguardi tutte le imprese classificate nel settore edile ai fini Istat per le assunzioni sia di operai che di impiegati. Ricordiamo che la sanzione in caso di mancata o tardiva comunicazione è da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore. 2. Agli organi ispettivi è data la facoltà di disporre la sospensione del lavoro nei cantieri edili qualora vengano rilevati (commi 1 e 2):• l’impiego di lavoratori irregolari nella misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati• reiterate violazioni della disciplina su tempi di lavoro, riposo giornaliero e settimanale.Il provvedimento è revocato a seguito della regolarizzazione dei lavoratori o del ripristino delle normali condizioni di lavoro. 3. Per ottenere lo sgravio contributivo dell’11.50% (che peraltro per l’anno in corso non è ancora stato confermato) le imprese devono essere in possesso dei requisiti per il rilascio del DURC. A differenza di quanto scritto la alcuni commentatori, segnaliamo che il comma 8 dell’articolo non prevede, almeno per il momento, il materiale rilascio del documento di regolarità. 4. Dall’1-10-2006 i datori di lavoro dovranno dotare il personale occupato nei cantieri edili di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri sono tenuti a dotarsi della tessera, provvedendovi direttamente. Nel caso in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi, risponde in solido dell’obbligo il committente dell’opera.I datori di lavoro con meno di 10 dipendenti (si computano tutti i lavoratori a prescindere dalla tipologia di rapporto, quindi ad esempio anche i collaboratori) possono assolvere all’obbligo mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Vista la laboriosità della procedura è forse più semplice dotare tutti i tessera. Dato il tenore della norma riteniamo che siano destinatari del provvedimento sia gli operai che i tecnici di tutte le imprese operanti nel cantiere (quindi non soltanto quelle edili).La mancata fornitura delle tessera comporta per il datore di lavoro la sanzione amministrativa da 100 a 500 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da 50 a 300 euro. A questo tipo di sanzione non si applica l’istituto della diffida (articolo 13 Dlgs 124/2004).D’ora in poi sarà quindi necessario adottare le seguenti procedure:• richiedere sempre tra i documenti di lavoro una fototessera;• modificare il regolamento interno inserendo la fototessera tra i documenti di lavoro da consegnare;• modificare eventualmente il regolamento di disciplina;• consegnare la tessera al lavoratore unitamente a una informativa circa l’obbligo di esposizione e le relative sanzioni;• acquisire a mantenere agli atti la ricevuta del materiale da parte dei singoli lavoratori;• sostituire le tessere eventualmente deteriorate o smarrite;• prevedere nei contratti di subappalto l’obbligo per il fornitore di dotarsi (se lavoratore autore) e di dotare i propri dipendenti della tessera.Di seguito si fornisce un fac simile di ricevuta della tessera e della relativa informativa. ————— Spett.leCooperativa……………….. Il sottoscritto socio / dipendente di codesta cooperativa Dichiara di aver ricevuto in data odierna la tessera di riconoscimento di cui all’articolo 36bis della Legge 248/2006; Si impegna • a esporre sempre in modo visibile tale tessera quando presta attività in un cantiere edile nel quale opera la cooperativa;• a comunicare tempestivamente l’eventuale smarrimento o deterioramento della tessera fornendo alla cooperativa una fotografia. Dichiara altresì di essere a conoscenza che: • la mancata esposizione della tessera di riconoscimento costituisce un inadempimento sanzionabile a sensi del codice di disciplina aziendale;• la sanzione a suo carico in caso mancata esposizione della tessera di riconoscimento comporta una sanzione amministrativa da 50 a 300 euro comminabile dalla Direzione provinciale del lavoro. ……………………….
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