circolare 114.2006

In data 19 luglio 2006, in risposta ad un interpello trasmesso dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Avellino riguardante l’individuazione del medico tenuto ad effettuare, ai sensi dell’art. 8 della L. n. 977/1967, la visita medica preassuntiva del minore, il ministero ha precisato che, ove non vi sia una diversa regolamentazione di carattere regionale, la visita medica del minore è demandata ad un medico che risulti giuridicamente incardinato nell’ambito della organizzazione sanitaria pubblica, intendendosi per tale sia il professionista che sia in rapporto di dipendenza con il Servizio Sanitario Nazionale – qual è il medico della struttura ospedaliera pubblica ovvero della azienda sanitaria locale – sia il professionista che operi in convenzione con il Servizio Sanitario, qual è ad es. il medico di medicina generale. Il comma 3 dell’art. 8 legge 977/77, nell’attuale formulazione scaturita dal D. Lgs. n. 262/2000, stabilisce infatti che le visite mediche, preventive e periodiche, del minore “sono effettuate, a cura e spese del datore di lavoro, presso un medico del servizio sanitario nazionale”. Diversamente e in maniera espressa il Legislatore ha previsto in materia di sorveglianza sanitaria di cui al D. Lgs. n. 626/1994, laddove ha precisato che il medico competente possa essere un libero professionista oppure un dipendente da una struttura esterna pubblica o privata oltre che dipendente del datore di lavoro; le norme sulla sorveglianza sanitaria sono peraltro applicabili soltanto ai minori adolescenti e non anche ai bambini, sempre che i primi siano adibiti alle attività lavorative soggette a sorveglianza.

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