Il Ministero del lavoro in risposta ad interpello (Nota del 19-7-2006) è intervenuto in merito a quanto previsto dall’articolo 17 del Dlgs 151/2001 in base al quale la lavoratrice in stato di gravidanza deve essere spostata ad altra mansione (o posta in astensione se questo non è possibile) quando le condizioni di lavoro possono pregiudicare la salute della donna o del bambino.L’interpello chiedeva se lo spostamento può essere effettuato anche verso altre unità produttive della stessa azienda “situate ad una distanza ragionevole”.Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di lavoro, si rappresenta quanto segue.La risposta ministeriale è stata positiva (si è del parere che il temporaneo spostamento della lavoratrice a mansioni non vietate possa avvenire anche al di fuori dell’unità produttiva in cui la stessa era inserita) anche se con alcune limitazioni. In particolare è necessario che all’unità produttiva sia ubicata nello stesso comune e che la lavoratrice acconsenta allo spostamento.
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