L’articolo 36 comma 23 del DL 223/2006 ha abolito agevolazione sulle somme erogate a titolo di incentivo all’esodo ai lavoratori con più di 55 anni e alle lavoratrici con più di 50 anni di età.La disposizione contenuta nell’articolo 19 comma 4bis del Tuir prevedeva che nei casi citati l’aliquota da applicare fosse quella usata per la tassazione del TFR ridotta del 50%.Con la pubblicazione sulla GU (n. 152 del 4-7-2006) e la conseguente entrata in vigore del decreto il comma 4bis è abrogato e quindi l’agevolazione non può più essere riconosciuta.L’abrogazione ha effetto dalla data citata con riferimento al pagamento delle somme: quelle corrisposte prima usufruiscono dell’agevolazione, quelle dopo (anche se pattuite in precedenza) non ne usufruiscono.La disposizione ha effetto economico sul datore di lavoro se la somma è stata pattuita al netto, sul lavoratore se determinata al lordo della tassazione.
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