Con messaggio n. 18850 del 3-7-2006 l’Inps ha chiarito un aspetto importante in merito al pagamento dei contributi sulle ferie non godute.In precedenza l’Istituto aveva disposto che la scadenza per l’adempimento contributivo sul controvalore delle ferie non godute fosse determinato dalla contrattazione collettiva. In via residuale il termine è fissato al 18° mese successivo al termine dell’anno solare di maturazione delle ferie stesse.Il messaggio precisa che, in caso di interruzione temporanea della prestazione di lavoro per cause contemplate da norme di legge (ad esempio malattia, maternità, Infortunio) verificatesi nel corso del termine di 18 mesi, lo stesso rimanga sospeso per un periodo di durata pari a quello del legittimo impedimento medesimo.Il termine torna a decorrere dal giorno in cui il lavoratore riprende l’attività lavorativa.
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