L’INAIL, con circolare n. 23 del 4/5/2006 ridetermina i minimali ai fini del calcolo del premio assicurativo per il 2006 per alcune categorie e settori specifici, tenuto conto che, per l’anno 2006, la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni è stata pari al 1,7%.Di seguito riassumiamo i valori di maggiore interesse: 1. Il minimale giornaliero valido per la generalità dei settori che versano i premi sulla base delle retribuzioni effettive è pari ad euro 40,62; si ricorda che – dal 1.1.1998 – per la determinazione della base imponibile, i soci di cooperative di lavoro sono equiparati ai lavoratori dipendenti (articolo 29, comma 7, T.U.). Quindi, ove per tali soci non siano applicabili retribuzioni convenzionali o premi speciali, i loro compensi devono valere come retribuzioni effettive a norma dell’articolo 29, da raffrontare, per l’anno 2006, con il minimale di €. 40,62. 2. Il minimale giornaliero per i lavoratori a domicilio è di euro 22,57. Detto limite minimo, per i lavoratori in argomento, deve essere comunque ragguagliato al superiore importo del minimale delle retribuzioni effettive pari a € 40,62; 3. Il minimale giornaliero per i lavoratori agricoli è di euro 36,14. Dopo una recente circolare Inps, anche l’Inail indica questo importo che differisce rispetto a quello comunicato a suo tempo (€ 36,17). A questo punto è forse opportuno utilizzare il nuovo, e minore importo; 4. Il minimale giornaliero cui adeguare, se inferiori, le retribuzioni convenzionali dei soci di cooperative non rientranti nell’area socio-assistenziale è di euro 22,57. 5. Le retribuzioni convenzionali provinciali per i soci di cooperative (sociali e non) operanti nell’area dei servizi socio-assistenziali, sanitari e educativi vanno adeguate in base all’indice ISTAT nel rispetto del minimale di euro 28,51 giornalieri (importo giornaliero che rispetta il minimale dato dal 40% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del F.P.L.D. in vigore al 1° gennaio dell’anno considerato ed aggiornato in base all’indice ISTAT: per l’anno 2006, il 40% di €. 427,65 è uguale a €. 171,06 e, quindi, il minimale giornaliero (171,06 : 6) è pari a €. 26,18), da moltiplicare per un periodo di occupazione media mensile di 26 giornate lavorative. 6. La retribuzione convenzionale giornaliera per i soci volontari delle cooperative sociali di cui alla legge n. 381/91 è uguale al minimale valido per la generalità delle retribuzioni effettive. Per l’anno 2006, l’imponibile giornaliero corrisponde perciò a euro 40,62. I volontari in argomento – il cui numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci – sono coloro che prestano attività spontanea e gratuita, con diritto solo al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate entro parametri prestabiliti. Essi sono da assicurare se svolgono le attività protette dell’articolo 1 T.U. (articolo 2 legge n. 381/1991). 7. Per i i dirigenti la base imponibile è costituita dalla retribuzione convenzionale pari al massimale di rendita di cui all’articolo 116, comma 3, T.U., con applicazione del criterio della retribuzione convenzionale annuale divisibile in 300 giorni lavorativi. Dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2006, l’imponibile giornaliero (€. 23.415,60 : 300) e mensile (x 25) corrisponde rispettivamente a euro 78,05 e ad euro 1.951,30. 8. Per i lavoratori soci di cooperative e di organismi associativi di fatto soggetti al D.P.R. n. 602/1970, il D.lgs. n. 423/2001 prevede anche ai fini INAIL una retribuzione convenzionale giornaliera – da moltiplicare per un periodo di occupazione media mensile – annualmente aumentata dal 1.1.2002 al 31.12.2006, con l’obiettivo dell’applicazione della retribuzione effettiva a decorrere dal 1.1.2007. Per l’anno 2006, la retribuzione convenzionale giornaliera è aumentata nella percentuale del 100% calcolata sulla differenza tra l’imponibile giornaliero (che, per il 2006, è di € 28,51) ed il minimale generale e, pertanto, di fatto è pari a quest’ultimo, cioè è di € 40,62.Il periodo di occupazione media mensile, fissato dal D.M. 3.12.99, nel 2006 è, per tutto il territorio nazionale, di 26 giornate lavorative.Conseguentemente, l’imponibile convenzionale mensile corrisponde ad € 1.056,12. Per i facchini riuniti in cooperative ed organismi associativi di fatto “soggetti” al D.P.R. n. 602/1970 sono stabiliti premi trimestrali a persona in relazione al settore di lavorazione. (vedi circ. UNICAF 71/2006) 9. La retribuzione convenzionale per detenuti ed internati, allievi dei corsi di istruzione professionale, lavoratori occupati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità, lavoratori occupati in tirocini formativi e di orientamento è pari al minimale di rendita. Dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2006, l’imponibile giornaliero (€. 12.608,40 : 300) e mensile (x 25 ovvero €. 12.608,40 : 12) corrisponde € 42,03 giornalieri e € 1.050,70 mensili.10. Per i lavoratori con contratto a tempo parziale la base imponibile convenzionale – basata sul criterio della retribuzione convenzionale oraria – è determinata moltiplicando la retribuzione oraria (scegliendo la superiore tra la minimale e la tabellare) per le ore complessive da retribuire, a carico del datore di lavoro, nel periodo assicurativo. Per il 2006 nel caso, ad esempio, di orario normale di lavoro di 40 ore settimanali su sei giorni lavorativi, la retribuzione oraria minimale è di € 6,09 (€ 40,62 x 6 gg. : 40 ore). Rammentiamo che la retribuzione oraria tabellare si ottiene dividendo l’importo della retribuzione annua tabellare prevista dalla contrattazione collettiva nazionale (o, in assenza di questa, dalla contrattazione territoriale, aziendale o individuale) per le ore annue stabilite dalla stessa contrattazione per i lavoratori a tempo pieno. La retribuzione annua tabellare (paga base o minimo tabellare) include anche le mensilità aggiuntive, ad esclusione di ogni altro istituto economico di natura contrattuale: contingenza – pure se conglobata nella paga base – scatti di anzianità, eventuali emolumenti stabiliti dalla contrattazione territoriale, aziendale o individuale, ecc. 11. I lavoratori con contratto di lavoro ripartito sono assimilati – ai fini della determinazione dell’imponibile INAIL – ai lavoratori a tempo parziale.
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