circolare 69.2006

L’Inps, con messaggio n. 12790 del 2-5-2006, ha chiarito quanto segue. Il datore di lavoro ha l’obbligo di anticipare per conto dell’Inps gli importi dell’assegno per il nucleo familiare ai lavoratori anche in caso di richiesta successiva alla data di risoluzione del rapporto di lavoro. Ovviamente questo obbligo esiste per i periodi pregressi nei quali il lavoratore era alle dipendenze di quel datore di lavoro e a condizione che l’impresa conservi un rapporto previdenziale con l’INPS ovvero non sia cessata o fallita. Il datore di lavoro pertanto non può sottrarsi al pagamento dell’Anf nel termine della prescrizione che, in questo caso, è quinquennale.

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