circolare 46.2006

Con risposta ad interpello dell’8-3-2006 il Ministero del lavoro precisa che, in caso di lavoro a chiamata nel settore edile, non si applica la contribuzione virtuale.Il quesito trae origine dall’articolo 29 del DL n. 244/1995 (convertito in L. n. 341/1995) che prevede per gli operai del settore edile il pagamento dei contributi previdenziali su retribuzione commisurata al numero di ore previste dal CCNL. La norma ha comunque previsto che la contribuzione virtuale non si applica in determinate ipotesi eccezionali di sospensione dell’attività lavorativa che possono essere ampliate dalla contrattazione.D’altra parte, l’articolo 36 comma 2 del Dlgs 276/03, prevede il versamento dei contributi sull’indennità di disponibilità “… anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di minimale contributivo.”.Il Ministero conclude la disamina del problema stabilendo, appunto, che “l’indennità di disponibilità da corrispondersi al lavoratore edile a chiamata non può essere assoggettata al maggiore onere contributivo da calcolarsi su una retribuzione cd. virtuale”. In caso contrario, il datore di lavoro sarebbe gravato di un maggior onere contributivo non giustificato. L’articolo 29 ha, infatti, un carattere antielusivo che non trova motivazioni nel caso trattato.

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