circolare 18.2006

Sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate è stato comunicato che dalle ore 10 del 1° febbraio 2006 le istanze per l’attribuzione del credito d’imposta per gli incrementi occupazionali rilevati a decorrere dal mese di gennaio 2006 devono essere presentate utilizzando la versione 2.0.0 del prodotto informatico di gestione denominato “CREDITOCCUPAZIONE”, già disponibile nel citato sito unitamente alla “Guida aggiornata per l’utilizzo del programma”.Era ipotizzabile che venisse predisposto un nuovo software, in considerazione delle novità introdotte dalla Finanziaria 2006: a ben vedere, però, salvo errori nella pubblicazione sul sito dell’agenzia delle entrate, non si comprende quale sia la novità informatica considerato che la versione 2.0.0 del software era già on line dal 18.01.05.Rammentiamo che il comma 412 della Finanziaria 2006 ha introdotto un significativo elemento di novità in materia di credito d’imposta per nuove assunzioni, previsto nell’attuale veste dalla legge 289/2002. Dal 1 gennaio 2006 infatti, il datore di lavoro che presenti l’istanza di accesso alle agevolazioni prima di avere effettuato le assunzioni, dovrà poi procedere ad effettuate le medesime entro trenta giorni dalla comunicazione dell’accoglimento dell’istanza.Una volta effettuata l’assunzione nei termini previsti, il datore deve provvedere a completare l’istanza, a pena di decadenza, con la comunicazione dei dati identificativi del lavoratore, entro i successivi trenta giorni.Lo stesso comma ha anche previsto che le risorse rese disponibili da rinunce o da revoche di contributi sono utilizzate per accogliere le richieste attualmente non accolte per insufficienza di disponibilità secondo l’ordine cronologico di presentazione. L’unica novità nella notizia apparsa sul sito dell’agenzia delle entrate parrebbe la precisazione che con tale software il credito di imposta può essere richiesto anche per gli incrementi realizzati nel 2003, nel 2004 e nel 2005 (mentre la precedente comunicazione considerava solo gli incrementi dal 1.1.05) presentando un’apposita istanza per ciascun anno di decorrenza del credito; il sistema telematico non consentirà l’inoltro di istanze per la contestuale richiesta del credito avente diverse annualità di decorrenza.Le istanze devono essere redatte sul modello ICO, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia dell’Entrate del 30 gennaio 2003.Si riportano i codici tributo utilizzabili per la fruizione del credito d’imposta concesso a seguito della presentazione dell’istanza: per il credito di euro 100,00, 150,00 e 300,00 maturato dai “vecchi datori di lavoro” nell’anno 2003 in relazione all’ulteriore incremento occupazionale rispetto alla misura massima rilevata alla data del 7 luglio 2002:• 6752 – per il credito di euro 100,00• 6753 – per il credito di euro 150,00• 6754 – per il credito di euro 300,00. per il credito di euro 100,00, 150,00 e 300,00 maturato a decorrere dall’anno 2003 dai “nuovi datori di lavoro” e dall’anno 2004 dai “vecchi datori di lavoro” in relazione agli incrementi occupazionali rispetto alla base occupazionale media del periodo 1/08/2001-31/07/2002• 6755 – per il credito di euro 100,00• 6756 – per il credito di euro 150,00• 6757 – per il credito di euro 300,00.

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