Con messaggio n. 36870 dell’8-11-2005 l’Inps precisa che l’iscrizione alla gestione separata deve essere effettuata da:• lavoratori autonomi, • collaboratori coordinati e continuativi • gli incaricati alle vendite a domicilio • lavoratori autonomi occasionali • associati in partecipazionein occasione dell’instaurazione del primo rapporto di lavoro.Non sussiste invece obbligo di iscrizione in caso di instaurazione di rapporti con committenti diversi che seguano o si aggiungano al primo.Se invece il collaboratore, l’associato in partecipazione o il lavoratore autonomo occasionale intraprende un’attività di lavoro autonomo in qualità di professionista non iscritto ad albi o casse professionali deve iscriversi nuovamente alla gestione.L’Istituto motiva la richiesta con le diverse modalità di versamento dei contributi (soggetto obbligato, scadenze, base imponibile ecc.).Il messaggio non prevede esplicitamente il caso contrario ma a nostro avviso obbligo scatta anche in caso di professionista senza cassa che inizia un’altra attività rientrante nella sfera della gestione separata.
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