circolare 97.2005

Nel corso dei mesi di luglio e agosto la Regione Emilia-Romagna ha dato attuazione a quanto previsto dal DLGS 276 in materia di apprendistato professionalizzante. L’articolo 29 della Legge regionale n. 17, in sintonia con quanto previsto dal decreto 276, ha peraltro previsto che la definizione dell’articolazione della formazione e della sua erogazione sono di competenza della contrattazione collettiva.Le circolari ministeriali emanate fino a quel momento non avevano chiarito se per l’applicazione del nuovo apprendistato fosse necessaria comunque una contrattazione collettiva per determinare la durata e le modalità di erogazione della formazione (articoli 49 commi 3 e 5, lettera b, del DLGS 276).Il Ministero del lavoro, in relazione all’interpello di un’associazione di categoria, ha risposto (nota del 14-10-2005 prot. n. 2464) nei seguenti termini.- Considerato il citato rinvio dell’articolo 29 della legge regionale, per l’attivazione dell’apprendistato professionalizzante è necessario che il contratto collettivo abbia definito gli aspetti sopra indicati;- Le imprese che applicano contratti collettivi che non definiscono tali materie continuano ad applicare la Legge 196/1997 anche in materia di durata del contratto di apprendistato e di età del lavoratore.In pratica il Ministero esclude una commistione tra le due normative.La risposta del Ministero costituisce un ulteriore tassello, anche se parziale, nel faticoso tentativo di utilizzare l’apprendistato professionalizzante. Non si può però essere soddisfatti in quanto il Ministero sembra considerare incompleta la regolamentazione perché la Legge regionale rinvia alla contrattazione (mentre questo rinvio è previsto dal decreto 276). A questo punto è lecito domandarsi se il Ministero ipotizza una sorta di supplenza della legge regionale in mancanza di regole contrattuali. Il dubbio rimarrà almeno fino a un prossimo “chiarimento”.

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