A seguito dell’emanazione della Circolare n. 41/E, del 26/09/2005, da parte dell’Agenzia delle Entrate, occorre nuovamente riporre a tema il trattamento IVA delle prestazioni socio-assistenziali effettuate da parte delle cooperative sociali e loro consorzi.Pare incredibile come, una norma all’apparenza chiara, che, a seguito di una fase di incertezza, aveva assunto una sua disciplina ben delineata grazie all’emanazione del D.Lgs. n. 460/97 e da ultimo della legge n. 449/97 – meglio commentati in seguito – possa essere messa in discussione da interpretazioni ministeriali assolutamente non rispondenti al dettato normativo.Tornando all’oggetto del presente documento, evidenziamo i punti salienti affermati nella C.M. 41/E:1. “l’art. 1, comma, comma 467, della finanziaria 2005, ha ricompreso, tra i beni ed i servizi soggetti ad aliquota Iva pari al 4 per cento di cui al numero 41-bis) della tabella A, parte seconda, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 “…anche le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20) e 21) dell’articolo 10 del predetto decreto n. 633 del 1972, …rese… da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e convenzioni in genere”;2. “Il comma 467, al secondo periodo, fa salva la facoltà per le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, considerate ONLUS di diritto, di optare per la previsione di maggior favore tra l’aliquota del 4 per cento e l’esenzione ai sensi dell’articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 46”3. “gli ultimi due periodi del comma 467 stabiliscono che le agevolazioni in detto comma recate sono concesse nel limite di spesa di 10 milioni di euro annui e che il Ministro dell’economia e delle finanze provvede, con propri decreti, a dare attuazione alle disposizioni in esso contenute. Pertanto, le disposizioni contenute nel comma 467 potranno trovare applicazione solo a seguito dell’emanazione dei predetti decreti attuativi”. Il punto 3) conferma esattamente quanto da noi già affermato con la nostra circolare n. 6 del 17/01/2005, a commento della legge Finanziaria 2005, ed in particolare come sia del tutto evidente come l’art. 1, comma 467 della legge n. 311/04 non rivesta un carattere interpretativo, ma innovativo, in quanto viene fissata una decorrenza dall’1/1/2005. La stessa però non può, come affermato dalla C.M. 41/E in commento, risultare immediatamente efficace, in quanto non applicabile in carenza dell’emanazione dei relativi decreti attuativi da parte del ministro dell’Economia e delle finanze.L’efficacia non riguarda quindi certamente la facoltà di optare per l’applicazione dell’IVA al 4%, ma nella fissazione di un limite di spesa individuata in 10 milioni di euro annui.In merito al punto 2), relativo alla facoltà per le cooperative sociali di optare per la previsione di maggior favore (esenzione o IVA al 4%), ai sensi dell’art. 10 comma 8, del D.Lgs. 460/97, ricordiamo che non è certamente una novità, in quanto tale facoltà era già stata riconosciuta anche dall’Amministrazione Finanziaria con la Circolare n. 168/E del 26/6/1998. Relativamente al punto 1), come da noi già più volte specificato in nostri precedenti interventi, è del tutto evidente dal dettato normativo, che già fino al 31/12/2004 ed a maggior ragione dall’1/1/2005, vi sia ampia facoltà da parte delle cooperative sociali di optare per l’applicazione dell’IVA al 4%, relativamente alle prestazioni socio sanitarie ed educative, ivi comprese quelle indicate ai numeri 18), 19), 20) e 21) dell’art. 10 del DPR n. 633/72. Ad affermazione di ciò riteniamo utile riproporre quanto esaminato nella nostra già citata circolare n. 32, del 14/05/2004 che ripercorre la storia ed il senso delle norme vigenti in materia. In particolare ricordiamo che l’art. 2, comma 11, del D.L. 30/9/1994 n. 564 disponeva che “nel n. 41 bis) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dal comma 9 del presente articolo, non sono comprese le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20) e 21) dell’articolo 10 del predetto decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni”. Con tale disposizione veniva certamente disposto che tali prestazioni non potevano comunque mai essere assoggettate ad IVA, in quanto prevalevano le disposizioni dei punti evidenziati dall’art. 10. Con effetto dall’1/1/1998 il legislatore, mediante l’art. 17, comma 37, della legge n. 449/97, ha abrogato la suddetta disposizione. Pare pertanto evidente che l’abrogazione di un divieto sancisca la possibilità di operare secondo quanto vietava precedentemente la norma. Peraltro, ad analoga conclusione, circa l’interpretazione da dare ad una cancellazione di un divieto, è giunto il Ministero delle Finanze con la Circolare n. 43/E del 2/11/2004, relativamente al punto 27-ter) dell’art. 10 del DPR 633/72,.Nel caso di specie, l’art. 4 della legge 18/2/1999 n. 28 interveniva sopprimendo la parola rese “direttamente” al punto 27-ter del citato art. 10. L’Amministrazione finanziaria, ignorando completamente tale abrogazione con la R.M. 39/2004, negava la possibilità di fatturare in esenzione le prestazioni rese non “direttamente”, ma bensì in forza di convenzioni o contratti di appalto. Con la circolare 43/E del 2/11/2004 ha dovuto ricredersi, azzerando le precedenti interpretazioni ed ammettere, seppure fra le righe, che la soppressione del termine “direttamente” corrispondeva alla volontà di concederne la possibilità. Sempre in tema di 41-bis), ricordiamo che la Direzione Regionale delle Entrate della Lombardia, con nota n. 26243/96, in merito a prestazioni educative (scuola Materna e Nido) gestite da una Cooperativa sociale affermava che tali prestazioni “ricadrebbero nel trattamento IVA agevolato previsto dal punto 41 bis della Tabella A parte seconda allegata al D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 se il legislatore nel comma 11 dell’art. 2 del d.l. n. 564 del 30 settembre 1994, convertito dalla legge n. 656 del 30 novembre 1994 non avesse chiarito che in tale punto non sono comprese le prestazioni di cui ai n. 18, 19, 20 e 21 dell’art. 10 del predetto D.P.R.”. Questo avvalora quanto da noi sopra affermato, ossia il fatto che una volta abrogata la disposizione, a decorrere dall’1/1/1998 le cooperative possono applicare l’IVA al 4% anche alle prestazioni di cui ai n. 18, 19, 20 e 21 dell’art. 10 del DPR 633/72.
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