circolare 85.2005

L’articolo 16 della Legge 196/1997 in materia di apprendistato, che si applica fino alla definizione delle normative regionali ai sensi del DLGS 276, prevede la possibilità di stipulare questo contratto con giovani di età non superiore a 24 anni. Questo limite è portato a 26 anni nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2081/93.Il 12-4-2005, rispondendo a una istanza di interpello (prot. n. 390) il Ministero del lavoro escludeva che l’aumento del limite di età a 26 anni potesse riguardare anche le aree ammesse a regime transitorio (per le quali era prevista una “uscita graduale” dai sistema delle agevolazioni).Con una nota del 3-8-2005 (prot. n. 2079), Lo stesso Ministero rettifica la posizione precedentemente espressa affermando che“ …devono essere considerate come rientranti nell’ambito di applicazione della norma di cui all’articolo 16 della Legge n. 196/1997, non solo le aree di cui lo stesso Regolamento fa riferimento (aree Obiettivo I e Obiettivo II), bensì anche le c.d. aree ‘a sostegno transitorio’ che possono ancora godere dei fondi strutturali poiché ancora oggi considerate, dallo stesso Consiglio, caratterizzate da una situazione di particolare svantaggio”.

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