Il Ministero del lavoro, con la nota protocollo del 27/07/2005 n.2042, rispondendo ad un’istanza di interpello dell’Unione industriali di Torino, ha chiarito che il termine di trenta giorni per la comunicazione alla DPL del superamento delle 48 ore settimanali con lavoro straordinario decorre sempre dalla fine del periodo fisso di riferimento (il quadrimestre stabilito dal D.Lgs. n. 66/03 od il diverso maggior periodo stabilito dalla contrattazione) e che nell’ambito di detto periodo fisso la comunicazione riguarderà solo le settimane complete lunedì-domenica, mentre i giorni eccedenti saranno considerati nella comunicazione relativa al successivo periodo.Rammentiamo che per le aziende che applicano, come periodo di riferimento, quello di legge (non essendo presente un diverso periodo fissato da accordo collettivo), il quadrimestre in corso è decorrente dal 30 aprile 2005 al 29 agosto 2005 e che, pertanto, il termine per la presentazione della prossima comunicazione sarà il 28 settembre 2005. Le settimane da prendere in considerazione, per la verifica del superamento del limite di 48 ore, prendendo a riferimento la settimana di calendario lunedì – domenica, saranno quelle riferite al periodo 26 aprile – 28 agosto (i giorni 26, 27 e 28 aprile, non erano da considerare nella precedente comunicazione e sono quindi presi in considerazione nella presente denuncia mentre il giorno 29 agosto sarà preso in considerazione nell’eventuale denuncia successiva).La tardata o mancata comunicazione alla DPL, ove dovuta, è punita con la sanzione amministrativa da € 103 a € 200. E’ ammesso il pagamento il pagamento in misura ridotta pari ad 1/3 del massimo, così come, in via teorica, è ammesso l’istituto della diffida, che permette il pagamento della sanzione minima; di fatto, però, quest’ultimo non è applicabile in quanto la sanzione minima risulta superiore a quella determinata in misura ridotta.
Lascia un commento