Dopo anni di contenzioso e di silenzio il Ministero del lavoro ammette la possibilità di utilizzare le agevolazioni della legge 223/1991 in caso di assunzione di soci-lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.I commi 2 e 4 dell’articolo 8 della Legge 223/1991 prevedono, infatti:2. I lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi. La quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto sia trasformato a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori dodici mesi in aggiunta a quello previsto dal comma 4. 4. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto ai sensi del comma 1, assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nella lista di mobilità è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento della indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il predetto contributo non può essere erogato per un numero di mesi superiore a dodici e, per i lavoratori di età superiore a cinquanta anni, per un numero superiore a ventiquattro mesi, ovvero a trentasei mesi per le aree di cui all’articolo 7, comma 6. Il presente comma non trova applicazione per i giornalisti. Il chiarimento arriva dalla risposta del 18-7-2005 ad un interpello dell’Ordine dei consulenti del lavoro.Il parere ministeriale precisa che la posizione dell’Inps contraria alla concessione delle agevolazioni era motivata in quanto il rapporto tra socio e cooperativa non era di lavoro dipendente.Con l’entrata in vigore delle Legge 142/2001 la situazione è mutata in quanto tra socio e cooperativa si instaura un ulteriore rapporto di lavoro. Se questo è di tipo subordinato è possibile godere delle agevolazioni in oggetto.La risposta all’interpello non lo afferma esplicitamente, ma a nostro avviso è ovvio che deve sussistere anche la condizione dell’approvazione del regolamento interno previsto dall’articolo 6 della Legge 142.Il Ministero conferma anche la posizione da sempre sostenuta da Confcooperative in merito alla possibilità di attivare con i soci un rapporto di lavoro a tempo determinato. In questo caso ovviamente il rapporto sociale non sarà a termine. Il socio con contratto di lavoro a termine potrà comunque appartenere alla categoria speciale di soci di cui all’art. 2527 comma 3.La risposta ministeriale ha poi alcune ulteriori conseguenze:• apre le porte all’utilizzo per i soci-lavoratori di cooperativa di tutte le agevolazioni riservate ai lavoratori subordinati (apprendistato, contratto di inserimento, assunzione di disoccupati di lungo periodo);• lascia aperto il contenzioso in essere prima dell’entrata in vigore dalla Legge 142.
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