circolare 79.2005

L’art 42, comma 5, del Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (D.L.gs. 26 marzo 2001, n. 151), dispone che ai genitori o, in caso di loro decesso, ai fratelli o sorelle conviventi di soggetti handicappati in situazione di gravità accertata, spettano – alternativamente – congedi “straordinari” per la durata massima complessiva di due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa e che, durante il congedo straordinario, il richiedente ha diritto ad un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione nonchè ad una copertura previdenziale figurativa nel limite di un importo complessivo annuo pari ad euro 38.969,64.Ora la Corte Costituzionale, con la sentenza 16 giugno 2005, n. 233 interviene sull’art 42, comma 5, del Testo Unico e, interpretando tale disposto normativo in maniera estensiva, consente la fruizione del congedo straordinario per gravi e documentati motivi familiari ai fratelli ed alle sorelle anche quando i genitori o il genitore non siano deceduti, ma sono impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio handicappato perché totalmente inabili. La Corte, in particolare, motiva l’estensione sulla base del fatto che la finalità evidente del disposto normativo in commento è quella di assicurare continuità alle cure e all’assistenza del disabile. In sintonia con tale finalità, la Corte ritiene di dover superare il vincolo della morte dei genitori quale unica possibilità idonea a consentire la fruizione da parte dei fratelli e delle sorelle del congedo, affermando che la morte del genitore deve essere parificata alla situazione in cui quest’ultimo sia oggettivamente inidoneo a prestare assistenza.

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