circolare 78.2005

L’INPS, con messaggio n. 19576 del 19.05.05, comunica che ai sensi dell’art.13 della legge n.80/2005, è stata disposta la sospensione, per i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto, dei termini per l’adempimento degli obblighi derivanti dalle cartelle di pagamento e delle procedure di riscossione dei contributi previdenziali e assistenziali agricoli, relativi ai datori di lavoro e lavoratori (vedi circolare UNICAF 50/05).Il recupero degli importi sospesi dovrà avvenire entro il mese di dicembre 2005.Con successivo messaggio n. 20120, del 24.05.05, ha precisato che il pagamento delle cartelle notificate a far data dal 15 maggio 2005 (data successiva alla pubblicazione sulla G.U. della legge 80/2005) è sospeso fino al 31 agosto 2005, così come è sospeso anche il pagamento delle cartelle che i concessionari notificheranno entro il 31 agosto 2005.L’INPS ricorda anche che il recupero degli importi iscritti nelle cartelle di pagamento già notificate o che verranno notificate entro il 31 agosto 2005 potrà avvenire entro il 20 dicembre 2005: i contribuenti interessati, dalla data del 1° settembre fino al 20 dicembre 2005, potranno provvedere al pagamento delle cartelle sospese o in un’unica soluzione oppure con pagamenti frazionati. Il periodo che va dal 15 maggio al 20 dicembre 2005 deve considerarsi periodo neutro ai fini del calcolo delle ulteriori somme aggiuntive. Infine, l’INPS precisa che le procedure in corso sia cautelari che esecutive si considerano sospese fino al 31 agosto 2005; gli atti esecutivi invece sono sospesi fino al 20 dicembre 2005. Resta immutato l’iter per le cartelle di pagamento notificate dopo il 1° settembre, che dovranno essere pagate entro il 60mo giorno dalla notifica. E’ quindi chiarito, di conseguenza, che la sospensione non riguarda la contribuzione ordinaria scaduta il 16/06/05 relativa al 4° trimestre 2004, ma solo le procedure di recupero crediti da parte dell’INPS e le cartelle esattoriali in scadenza nei mesi di cui sopra.

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