Con la recente Circolare n. 43/E del 2 novembre 2004, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che “nel regime di esenzione previsto dall’art. 10, n. 27-ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 rientrano le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, rese dagli organismi ed enti ivi specificati, comprese le ONLUS, in favore delle categorie di soggetti svantaggiati indicate dalla stessa norma, sia direttamente che in esecuzione di appalti, convenzioni e contratti in genere”. Tale precisazione si è resa necessaria per effetto di una errata precedente interpretazione ministeriale (Risoluzione 39/E del 16 marzo 2004), secondo la quale l’esenzione in argomento era limitata alle sole prestazioni rese dagli enti ed organismi menzionati, comprese le ONLUS, svolte “direttamente” nei confronti degli assistiti. La Circolare ministeriale 43/E, dopo aver illustrato brevemente l’evoluzione normativa dell’art. 10, n. 27-ter, prende coscienza del fatto che la soppressione della parola “direttamente” dal testo dell’articolo, sebbene non esprima una chiara e manifesta volontà del legislatore di allargare all’esenzione dall’Iva le prestazioni di servizio assistenziali-sanitarie quando non svolte “direttamente” nei confronti degli assistiti, alla luce di un esame sistematico della normativa, rende possibile affermare che tale regime di esenzione si possa estendere anche alle prestazioni effettuate in esecuzione di contratto di appalto, convenzioni o contratti in genere stipulati con terzi. Tale nuovo assunto, è conforme a quanto da noi affermato nella nostra precedente Circolare Unicaaf, n. 32.2004, alla quale si rimanda per un più approfondito e critico esame del trattamento ai fini Iva delle prestazioni assistenziali, educative e sanitarie rese da cooperative sociali e delle ONLUS. Riteniamo utile solo ribadire che per le cooperative sociali permane la possibilità di scegliere il regime Iva di maggior favore tra esenzione ex art. 10 n. 27-ter D.P.R. 633/1972 ed assoggettamento Iva del 4% ex punto 41-bis della tabella A, parte II, allegata al D.P.R. 633/1972 (art. 10 comma 8 D.Lgs. 460/97). In questa sede ci limitiamo a segnalare che il problema dell’esenzione ex art. 10, 27-ter, è solo uno dei punti critici delle suddette prestazioni di servizio rese da cooperative sociali al quale il Ministero ha risolto i dubbi interpretativi.
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