circolare 45.2004

L’INPS, con la circolare n. 85 del 24/05/2004, esamina i principi cardine della riforma agricola attuata dal D.Lgs. n.99/2004.Come premessa l’Istituto prende atto che con questo Decreto Legislativo viene portato a completamento il riordino della disciplina fiscale e previdenziale dell’imprenditore agricolo singolo ed associato, secondo la riformulazione dell’articolo 2135 del codice civile, inoltre che la figura dell’Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) si sostituisce alla precedente dell’Imprenditore Agricolo a Titolo Principale (IATP) ridefinendone il profilo.La nuova figura dell’Imprenditore Agricolo Professionale prevede un impegno professionale, direttamente o come socio di società, per le attività agricole previste dall’articolo 2135 c.c., per un tempo lavoro complessivo di almeno il 50% (25% nelle zone svantaggiate) e per un ricavo reddituale complessivo di almeno il 50% (25% nelle zone svantaggiate) del proprio reddito globale di lavoro, da cui devono essere escluse le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l’espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri operanti nel settore agricolo.L’Istituto rileva che la nuova formulazione, che vale anche ai fini previdenziali, consente l’iscrizione alla gestione previdenziale di situazioni precedentemente escluse (considerato che i parametri richiesti dovevano garantire una percentuale minima pari a due terzi di tempo-lavoro e reddito).L’Istituto prende altresì atto che la legge abbia assegnato alle Regioni il ruolo di accertare ad ogni effetto il possesso dei requisiti ma che sia stato riservato all’INPS la facoltà di ulteriori verifiche nelle fasi del procedimento di iscrizione, variazione e cancellazione dei soggetti tenuti all’obbligo assicurativo.La qualifica di IAP può essere estesa anche alle persone giuridiche qualora:· Almeno un socio sia IAP per le società di persone;· I soci accomandatari siano IAP per le società in accomandita;· Almeno un quinto dei soci siano IAP per le società cooperative e di conduzione di aziende agricole;· Un amministratore sia IAP per le società di capitali.L’Istituto ricorda che in questi casi, se l’attività è esclusiva, la ragione sociale o la denominazione sociale della società deve contenere l’indicazione di “società agricola”con l’obbligo di adeguamento dello statuto per le società preesistenti.L’informazione potrà essere fornita all’INPS da parte di quelle già iscritte con la presentazione del primo modello DMAG UNICO relativo al trimestre successivo alla variazione dello statuto, aggiornando il quadro A “anagrafe azienda”. Per le nuove iscrizioni ciò dovrà essere indicato nell’apposito quadro del modello di Denuncia Aziendale.

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