circolare 44.2004

In prossimità della prossima consultazione elettorale prevista per i giorni 12 e 13 giugno 2004, riguardanti il rinnovo del Parlamento europeo e di numerose amministrazioni provinciali e comunali (nonché per domenica 27 giugno in caso di ballottaggio per l’elezione del sindaco e del presidente di provincia), riteniamo utile rammentare – seppur rimasta immutata – la disciplina normativa che regola il meccanismo dei permessi spettanti ai lavoratori impiegati nelle operazioni di scrutinio elettorale. L’unica novità è costituita dalle date in cui si svolgeranno le elezioni europee e amministrative: la legge 8/4/2004, n. 90 stabilisce, infatti, che le operazioni di voto – al fine di garantire lo svolgimento delle elezioni europee entro la giornata di domenica come in tutto il resto dell’Europa e di permettere lo svolgimento di quelle amministrative in due giornate – si svolgeranno sabato 12 giugno, dalle ore 15 alle ore 22 e domenica 13 giugno, dalle ore 7 alle ore 22.Alle ore 22 di domenica 13 giugno, una volta chiusi i seggi, avvengono le operazioni di spoglio dei voti espressi per le elezioni europee: il lavoro di spoglio avverrà presumibilmente fino alle ore 24 di tale giorno. Lo scrutinio per l’elezione dei rappresentanti di province e comuni inizia alle ore 14 del lunedì successivo al giorno di votazione e pertanto alle ore 14 di lunedì 14 giugno e deve concludersi entro 24 ore.Per le sole elezioni amministrative e nel solo caso di ballottaggio le operazioni di voto si terranno sabato 26 giugno (dalle 15 alle 22) e domenica 27 giugno (dalle 7 alle 22). Una volta chiuse le urne, dalle ore 22 di domenica 27 giugno deve iniziare l’operazione di spoglio che deve concludersi entro 12 ore.Coordinando i nuovi tempi elettorali con le precedenti disposizioni sui permessi spettanti ai lavoratori dipendenti nominati per svolgere attività ai seggi elettorali, in qualità di presidenti di seggio, segretari o scrutatori, rappresentanti di lista, gruppo, di partiti, (art. 11 della legge n. 53/90 e art. 1 della legge n. 69/92) il trattamento normativo ed economico risultante è il seguente: 1) Per i giorni lavorativi trascorsi al seggio (12 giugno e 26 giugno, quando il sabato è considerato lavorativo dal CCNL applicato, lunedì 14 giugno ed eventualmente lunedì 28 giugno) spetta la normale retribuzione come se il dipendente avesse lavorato;2) Per i giorni festivi (domenica 13 giugno e 27 giugno) e per quelli non lavorativi (sabato 12 giugno e 26 giugno in caso di orario di lavoro articolato dal lunedì al venerdì) spetta in alternativa o una retribuzione aggiuntiva (1/26 o altro divisore contrattuale) rispetto a quella normale oppure il diritto ad un riposo compensativo retribuito la cui fruizione dovrà essere concordata tra le parti tenendo conto delle esigenze organizzative aziendali e senza però procrastinare troppo oltre il giorno stesso. La legge non precisa le modalità di scelta tra riposo compensativo e retribuzione, né specifica se la retribuzione dei giorni festivi debba o meno comprendere le maggiorazioni per lavoro straordinario festivo. La rinuncia al riposo compensativo e la sostituzione con la relativa indennità deve comunque essere accettata dal lavoratore. Le problematiche particolari che potrebbero in concreto porsi sono le seguenti:1) Nella prima tornata elettorale, per la giornata di lunedì 14 giugno (la ripresa delle spoglio delle schede per le amministrative è prevista dalle ore 14) potrebbe verificarsi che il lavoratore (ad es. un part time) abbia un orario di lavoro previsto per la sola mattina (es. dalle ore 8 alle ore 12). La giurisprudenza ha stabilito il principio che l’unità di misura per il diritto ai permessi è il giorno e non le ore, per cui il lavoratore dovrebbe avere diritto ad assentarsi dal lavoro anche alla mattina ed essere retribuito normalmente come se avesse lavorato (è cioè ininfluente che gli orari di lavoro e di spoglio delle schede non coincidono).2) Nel turno di ballottaggio del 26 e 27 giugno le operazioni di scrutinio (che devono essere concluse entro 12 ore) potrebbero protrarsi nella notte di lunedì 28 giugno circostanza che comporta il diritto del lavoratore a restare assente anche l’intero giorno di lunedì 28 giugno con diritto alla normale retribuzione. Documentazione – Si tratta di un aspetto non disciplinato dalla legge: in assenza di una regolamentazione contrattuale il lavoratore nominato Presidente, scrutatore o rappresentante di lista, deve assolvere in ogni caso ad una serie di adempimenti in base ai principi di correttezza e buona fede che ispirano il rapporto di lavoro:In particolare il lavoratore deve:1) preavvertire con adeguato anticipo il proprio datore di lavoro della sua assenza, consegnandogli copia della convocazione inviatagli dal competente ufficio elettorale;2) consegnare, successivamente allo svolgimento delle operazioni elettorali, la documentazione attestante quanto segue:Scrutatori e segretari = nomina del comune o del presidente di seggio se trattasi di provvedimento di urgenza e dichiarazione successiva a cura del presidente che attesta la presenza al seggio (corredata da orario iniziale e finale delle operazioni).Presidenti di seggio = decreto di nomina e dichiarazione (vistata dal vicepresidente) che comprovi giorno e ora di inizio delle operazioni presso i seggi.Rappresentanti di lista = Certificato redatto dal presidente di seggio che attesta l’esecuzione dell’incarico ricevuto dalla lista e recante l’orario di presentazione al seggio e quello conclusivo delle operazioni di spoglio dell’ultimo giorno. Particolare attenzione va posta dai rappresentanti di lista per i documenti giustificativi da presentare al rientro dal seggio elettorale. Esiste infatti la facoltà per il rappresentante di lista di presentarsi la domenica mattina, invece che al sabato, perciò il certificato deve portare menzione specifica dell’accreditamento nella giornata di sabato, altrimenti il sabato non viene considerato.Dipendenti elettori – salvo diverse previsioni contrattuali, i dipendenti non residenti che devono recarsi a votare hanno diritto ad assentarsi concedendo permessi non retribuiti per il tempo strettamente necessario a raggiungere il luogo di residenza. E’ ovviamente in facoltà delle parti concordare sulla concessione di ferie o permessi retribuiti.Dipendenti candidati – non esistono norme di legge che prevedano la concessione di permessi a favore di dipendenti che si presentano per le elezioni politiche ed amministrative. L’unica eccezione riguarda i dipendenti che siano candidati per le elezioni al Parlamento Europeo, i quali possono essere collocati in aspettativa non retribuita (legge 18/79).

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *