circolare 42.2004

L’INAIL, con nota del 16-4-2004, ha fornito alcune istruzioni in merito allo sconto 11,50% per le imprese edili per l’anno 2003.L’agevolazione è stata riconfermata con DM del 9-2-2004 (pubblicato sulla GU soltanto il 26-3-2004). Anche se il decreto non era ancora pubblicato, l’INAIL aveva concesso ai datori di lavoro di utilizzare lo sgravio in sede di autoliquidazione 2003-2004.Poiché non tutte le imprese hanno approfittato di questa opportunità, vengono ora fornite le istruzioni per il recupero.Le aziende interessate dovranno presentare, entro il più breve tempo possibile, apposita istanza unitamente al modello di autocertificazione (che si allega). Il datore di lavoro che ha versato il premio in un’unica soluzione potrà beneficiare dello sconto utilizzando una delle seguenti modalità: – fruizione del credito per compensare, tramite specifica richiesta alla Sede competente, eventuali debiti esistenti nei confronti dell’Istituto; – compensazione del credito con eventuali debiti nei confronti di altri Soggetti (mod. F24); – richiesta alla competente Sede del rimborso dell’eccedenza o integrazione negativa prodotta. Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro stia versando il premio in forma rateale lo stesso potrà fruire dello sconto, recuperando il maggior importo pagato, con la seconda rata in scadenza al 16 maggio ovvero con quelle successive.

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