circolare 41.2004

A seguito della riforma dell’unificazione delle basi imponibili fiscale e previdenziale (DLGS 314/1997), il Ministero delle finanze (circolare n. 326/E/1997) aveva sostenuto l’imponibilità di tutti i premi assicurativi versati dal datore di lavoro ad esclusione di quelli per infortuni extraprofessionali.L’Agenzia delle entrate, con risoluzione 9-9-2003 n. 178/E, è ritornata sulla materia stabilendo la non imponibilità dei premi pagati dal datore di lavoro per le polizze assicurative, stipulate a fronte di specifiche disposizioni normative, contrattuali o interne che sanciscono l’obbligo di tenere indenni i propri dipendenti dal pagamento di somme dovute a titolo risarcitorio per danni causati a terzi nell’esercizio delle proprie funzioni.Questo nuovo orientamento si basa su due principi:1. la non concorrenza alla formazione della base imponibile delle somme che non costituiscono un arricchimento per il lavoratore (es. indennizzi ricevuti a mero titolo di reintegrazione patrimoniale)2. l’irrilevanza ai fini fiscali delle erogazioni effettuate per un esclusivo interesse del datore di lavoro.In pratica tali premi non sono imponibili in quanto l’eventuale risarcimento al dipendente (o collaboratore) andrebbe semplicemente a reintegrare il danno patrimoniale subito risarcendo il danno al terzo danneggiato.L’obbligo per la società di tenere indenni i propri dipendenti da eventuali azioni di responsabilità civile trae origine dalle legge per i quadri (ma anche per gli altri dipendenti) e, in genere, dalla contrattazione collettiva per i dirigenti. Nel caso specifico l’Agenzia ha ritenuto possibile anche un’origine interna (delibera assembleare per gli amministratori).I principi affermati ci sembrano pienamente condivisibili anche se la situazione non è cambiata dal 1997. Si può quindi sperare che in futuro l’Agenzia delle entrate estenda questa interpretazione anche ad altre situazioni (ad esempio quella in cui il lavoratore subisce da terzi danni all’autovettura utilizzata per motivi di servizio).La circolare INPS n. 69 del 26-4-2004 riprende questi contenuti senza ulteriori commenti e senza spendere una parola sul passato. Riteniamo quindi che l’Istituto ritenga acquisiti gli importi versati a suo tempo.

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