circolare 34.2004

A decorrere dal 30 marzo 2004 i datori di lavoro possono effettuare le denunce di infortunio tramite il servizio on line predisposto dall’INAIL.Questa procedura consente inoltre la trasmissione di una o più denunce tramite file (cosiddetto invio off-line), dopo aver preventivamente scaricato dall’applicazione e installato sulla propria postazione di lavoro un apposito file, contenente il tracciato per la compilazione dei “moduli”di cui si compone la denuncia.I campi che dovranno essere riempiti saranno evidenziati con colore rosso e quelli facoltativi con colore blu.Al termine della compilazione potrà essere prodotta una stampa che ricalcherà integralmente il modello cartaceo. I criteri di autenticazione per l’accesso al servizio sono gli stessi adoperati per accedere agli altri servizi informatici (Codice ditta e codice Pin per i Datori di lavoro, codice utente e password per i Consulenti).Il vantaggio per l’INAIL è evidente, meno quello per i datori di lavoro, considerato che comunque rimane l’obbligo di trasmettere la denuncia entro due giorni e di inviarne una copia cartacea all’autorità di P.S..Per quanto attiene la trasmissione del certificato medico di infortunio, occorre poi rapportarsi con le singole sedi provinciali INAIL per verificare se è obbligatoria o meno, in quanto siano state stipulate convenzioni con le strutture sanitarie.A puro titolo di esempio, per la provincia di Bologna, la sede INAIL richiede la trasmissione del certificato di infortunio se emesso dall’Istituto Ortopedico Rizzoli, da medici di base o da strutture private; è invece sufficiente conservarlo agli atti se proveniente da ospedali diversi da quello citato. Omettiamo per pudore ogni commento.

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