E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 72 del 26/03/2004 il decreto del Ministero del lavoro 9 febbraio 2004 che conferma per l’anno 2003 nella misura dell’11,50% la riduzione contributiva prevista dall’art. 29, comma 2, legge 341/1995 fino al 2006, ma la cui operatività è subordinata alla pubblicazione di apposito decreto annuale di conferma, per le aziende operanti nel settore edile.Il beneficio riguarda i datori di lavoro che esercitano attività edile, anche in economia, sul territorio nazionale. Il beneficio si applica soltanto agli operai con un orario di lavoro di 40 ore settimanali, nonché ai soci delle cooperative di produzione e lavoro, sempre che svolgano lavorazioni edili. Rammentiamo che l’INAIL aveva già dato indicazione di applicare detto sgravio nell’autoliquidazione 2003/2004, pur in carenza del relativo provvedimento e che riguarda esclusivamente il premio infortuni e silicosi, non il premio speciale unitario artigiani. L’INPS, con circolare n. 59 del 30-03-2004 fornisce le istruzioni per il recupero dei maggiori contributi versati nell’anno 2003. Di seguito ne riportiamo le parti salienti Il beneficio consiste in una riduzione contributiva – nella misura dell’11,50 per cento – sulla parte di contribuzione a carico dei datori di lavoro, esclusa quella di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, e si applica ai soli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali. Non spetta, quindi, per gli operai occupati con contratto di lavoro a tempo parziale.Le aliquote contributive da considerare ai fini del calcolo, saranno quelle in vigore, per i diversi settori di attività (Industria e Artigianato), dal 1 gennaio 2003.I datori di lavoro interessati sono quelli esercenti attività edile individuati dai codici ISTAT dal “45.11” al “45.45.2”.Si osserva che l’agevolazione:- compete per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2003, senza soluzione di continuità rispetto alla precedente scadenza di dicembre 2002;- è subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’art. 6, commi da 9 a 13, della legge n. 389/1989 per l’accesso agli sgravi nel Mezzogiorno, comprese quelle dettate dal comma 1 in materia di retribuzione imponibile.Si ribadisce, poi, che la riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo:- assunzione dalle liste di mobilità, contratti formazione – lavoro, ecc.;- lavoratori per i quali i datori di lavoro fruiscano dello sgravio totale triennale ai sensi dell’art. 3 della legge n. 448/1998 ovvero dell’art. 44 della legge n. 448/2001.Da ultimo, con riferimento all’obbligo di denuncia dei lavoratori alle Casse edili, si conferma per le Sedi la necessità di acquisire la dichiarazione rilasciata dalla competente Cassa edile, attestante l’avvenuto versamento, nell’anno solare precedente, delle somme ad essa dovute.Nei casi di omessa denuncia od omesso versamento, si applicherà la disposizione di cui all’art. 29, comma 3, del D.L. n. 244/1995, convertito in legge n. 341/1995. 2. Modalità operative.Il riconoscimento del beneficio introdotto dall’art. 29, c. 2, del D.L. n. 244/1995 sarà effettuato, da parte della procedura di controllo delle denunce contributive di mod. DM10/2, sulla base dei codici statistico contributivi e dei codici di autorizzazione già attribuiti alle aziende. 2.1. Datori di lavoro che hanno operato la riduzione contributiva in corso d’anno 2003.I datori di lavoro che nel corso dell’anno 2003 hanno operato la riduzione contributiva (cod. “L206”) non dovranno effettuare alcun adempimento. Le Sedi provvederanno a riproporre al calcolo le note di rettifica eventualmente emesse a tale titolo ed a curarne la relativa definizione. 2.2. Datori di lavoro che non hanno operato la riduzione contributiva in corso d’anno 2003.I datori di lavoro in parola potranno recuperare la riduzione contributiva relativa ai periodi decorsi (Gennaio – Dicembre 2003) con una delle denunce contributive aventi scadenza il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare (Deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993).A tal fine le aziende interessate calcoleranno l’importo della riduzione spettante per i mesi decorsi e lo riporteranno in uno dei righi in bianco del quadro “D” del mod. DM10/2, facendolo precedere dalla dicitura “arr. rid. art. 29, c. 2 dl 244/95” e dal previsto codice “L 207”.
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