Con l’art. 23-decies del D.L. n. 355/2003, introdotto in sede di conversione dalla Legge n. 47 del 27 febbraio 2004 (pubblicata in G.U. n. 48 del 27/02/2004), è stata disposta la proroga dal 16 marzo 2004 al 16 aprile 2004 del termine per l’adesione alle sanatorie fiscali. Tale proroga si applica sia alle “vecchie” sanatorie (valide fino al periodo d’imposta 2001) di cui alla Legge n. 289/2002, riaperte dal D.L. n. 269/2003, sia alle nuove sanatorie di cui alla Legge n. 289/2002, estese al 2002 ad opera della Legge n. 350/2003 (Finanziaria per il 2004), commentate nelle nostre precedenti circolari UNICAAF n. 50/2003 e n. 8/2004. Con successivo Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze e del direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno rispettivamente rideterminati i termini connessi, contenuti nelle disposizioni degli articoli 7, 8, 9, 9-bis, 11, 14, 15 e 16 della Legge n. 289/2002 (ad es. termini di versamento degli eventuali pagamenti rateali), e quelli per la mera trasmissione in via telematica delle dichiarazioni previste dai predetti articoli.
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