Con l’art. 23-bis del Decreto Legge 355/2003, aggiunto dalla Legge di conversione 27 febbraio 2004, n. 47 (pubblicata in G.U. n. 48 del 27/02/2004), è stata disposta, per gli anni 2004 e 2005, la proroga dell’agevolazione fiscale IRPEF del 36% per gli interventi di ristrutturazione edilizia. In particolare, detto articolo proroga per un biennio la suddetta agevolazione fiscale e nel contempo ripristina le condizioni (più restrittive) esistenti prima dell’entrata in vigore della Legge n. 350/2003 (Finanziaria per il 2004) – commentate nella nostra circolare n. 3 del 16/01/2004 -, stabilendo: 1. la proroga del beneficio fiscale spettante sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 1 della Legge n. 449/1997 (manutenzione ordinaria su parti comuni di edifici residenziali; manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, sulle singole unità immobiliari residenziali), per le spese sostenute dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005, nella misura del 36% e nel limite massimo di € 48.000; 2. la proroga del beneficio fiscale previsto sugli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti entro il 31 dicembre 2005 da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o di cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile entro il 30 giugno 2006, nella misura del 36% e nel limite massimo di € 48.000. Lo sconto IRPEF del 36%, che spetta all’acquirente o assegnatario della singola unità immobiliare, si deve applicare ad un ammontare forfetario pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’unità immobiliare, entro il suddetto importo massimo di 48.000 euro. Di fatto, poiché l’art. 23-bis in commento ha provveduto ad abrogare i commi 15 e 16 dell’art. 2 della Legge 350/2003, che fissavano per il 2004 il ritorno ad una percentuale di spese detraibili pari al 41% ed entro l’importo massimo di € 60.000,00, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2004 l’agevolazione fiscale IRPEF torna nuovamente ad applicarsi nella “vecchia” misura del 36% ed entro l’originario limite massimo di €. 48.000,00, relativamente ad entrambe le fattispecie sopra evidenziate. Ovviamente, per il resto continuano a valere le regole previste dalla normativa in materia.Pertanto, con riguardo al caso 1) sopra indicato, per le spese sostenute nel 2004 e nel 2005 la detrazione del 36% dovrà essere obbligatoriamente ripartita in 10 quote annuali di pari importo; inoltre, nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati negli anni agevolati consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1° gennaio 1998, ai fini del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione, si dovrà tenere contro anche delle spese sostenute negli stessi anni precedenti (cfr. circolare UNICAAF n. 6 del 21/01/2002).
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