Circolare 60.2003

L’art. 35 del DL 269/03 del 30/09/2003 (Decreto Legge collegato alla Finanziaria per il 2004 pubblicato in G.U. n. 157 del 2 ottobre 2003), convertito nella Legge n. 326 del 24/11/2003 (pubblicata in G.U. n. 274 del 25/11/2003), ha radicalmente modificato il regime IVA dei “materiali di recupero” disciplinato dai commi 8 e 9 dell’art. 74 del D.P.R. n. 633/1974, introducendo un regime di imponibilità per le cessioni aventi ad oggetto i rottami e materiali di seguito specificati. Per effetto delle modifiche apportate, dal 2 ottobre 2003 le cessioni in oggetto sono operazioni imponibili per le quali è l’acquirente, se soggetto passivo IVA in Italia, ad essere tenuto al pagamento dell’imposta (secondo il meccanismo del c.d. “reverse charge” già utilizzato per le cessioni imponibili di oro e argento). In concreto, la norma in commento ha unificato e semplificato la normativa in materia che, prima delle predette modifiche, assoggettava a regimi differenziati le cessioni dei materiali ferrosi e di quelli non ferrosi, con ulteriori distinzioni legate al fatto che l’operatore avesse o meno una base fissa nonché al volume delle cessioni effettuate. In base alla nuova formulazione della norma è infatti stabilito che: “Per le cessioni di rottami (1), cascami e avanzi di metalli ferrosi ….. al pagamento dell’imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato.…..” Rientrano nella disposizione in esame, oltre alle cessioni di rottami, cascami, avanzi e scarti dei materiali – ferrosi e non – anche le cessioni dei semilavorati di metalli ferrosi specificamente richiamati dall’ultimo periodo dell’art. 74, comma 8. Inoltre, in forza del rinvio contenuto nell’art. 74, comma 9, le nuove regole riguardano anche le cessioni di determinati rottami non ferrosi. Modalità di applicazione dell’IVA Come previsto dalla nuova formulazione dell’art. 74, comma 8, per le cessioni in esame effettuate nei confronti di cessionari soggetti passivi IVA in Italia l’obbligo del pagamento dell’IVA ricade su questi ultimi e pertanto gli adempimenti da parte degli operatori possono essere così schematizzati: il cedente- emette una fattura senza addebito dell’imposta, specificando che l’operazione rientra nel disposto dell’art. 74, comma 8; sarà comunque opportuno, specialmente nei primi tempi di applicazione della nuova normativa, che il cedente, oltre a riportare sulla fattura gli estremi della norma in esame, evidenzi che il tributo è dovuto dalla controparte (con una dizione del tipo “Cessione senza addebito di IVA ai sensi dell’art. 74, comma 8, del D.P.R. 633/72. Cessione in regime di reverse charge”, o simili);- annota la fattura nel registro delle fatture emesse/corrispettivi. il cessionario (se soggetto passivo IVA in Italia)- integra la fattura ricevuta, con l’indicazione dell’aliquota del 20% e della relativa imposta,- annota la fattura integrata nel registro delle fatture emesse/corrispettivi entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento,- annota la fattura integrata anche nel registro degli acquisti. Si fa osservare che il predetto meccanismo di addebito dell’IVA presuppone, come già ricordato, che il cessionario sia un soggetto passivo d’imposta. Pertanto qualora la cessione sia effettuata , ad esempio, nei confronti di un privato l’IVA sarà dovuta dal cedente con i metodi “tradizionali”, vale a dire: fatturazione con IVA, registrazione, versamento, ecc.. Operazioni intracomunitarie Innanzitutto va segnalato che non ha subito modifiche il trattamento delle cessioni intracomunitarie di rottami e materiali di recupero. Anche dopo le predette novità tali cessioni sono non imponibili ex art. 41, DL n. 331/93. Con la modifica dell’art. 42, comma 1, DL n. 331/93, invece, anche gli acquisti intracomunitari dei beni in esame divengono imponibili ai fini IVA, con la conseguente necessità per l’acquirente italiano soggetto passivo IVA di:- integrare la fattura emessa dal cedente comunitario con l’indicazione dell’imponibile, dell’aliquota e dell’imposta;- annotare la fattura integrata nel registro delle fatture emesse/corrispettivi e degli acquisti. Operazioni extracomunitarie Analogamente a quanto sopra illustrato con riferimento alle cessioni intracomunitarie, anche le cessioni all’esportazione di rottami e materiali di recupero continuano ad essere non imponibili ex art. 8, DPR n. 633/72. Sono state adeguate invece le disposizioni relative alle importazioni dei beni in argomento. In particolare:- è stato soppresso l’art. 68, comma 1, lett. c-bis), DPR n. 633/72, in base al quale le stesse risultavano non soggette, con la conseguenza che anche le importazioni dei beni in questione sono ora imponibili;- è stato integrato l’art. 70, con l’aggiunta di un nuovo comma, in base al quale l’IVA è applicabile con le medesime regole previste per le importazioni di materiali d’oro, vale a dire: l’IVA viene accertata e liquidata dalla Dogana nella relativa dichiarazione;- l’importatore è tenuto ad annotare il documento doganale nel registro delle fatture emesse/corrispettivi, nonché nel registro degli acquisti. Detrazione dell’IVA Per effetto delle modifiche apportate dall’art. 35 in commento, è stato riformulato anche l’art. 19 DPR n. 633/72 (che disciplina le operazioni senza IVA per le quali è comunque previsto il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti), eliminando dal comma 3, lett. e), il riferimento alle cessioni di beni in questione. Si osserva tuttavia che si tratta di una modifica esclusivamente formale, resa necessaria dal cambiamento di trattamento fiscale di dette cessioni (passate da operazioni non soggette ad IVA a operazioni imponibili), ma che non incide sostanzialmente sul diritto alla detrazione dell’imposta relativa agli acquisti di beni e servizi afferenti dette operazioni, diritto che resta infatti confermato in capo ai soggetti che effettuano le cessioni di rottami e degli altri materiali sopra indicati. (1) Secondo l’interpretazione corrente, per rottami si intendono quei beni in assoluto inutilizzabili rispetto alla loro primitiva destinazione, se non attraverso una fase di lavorazione e trasformazione. Ad esempio è da considerarsi rottame l’autovettura che, a seguito di sinistro, non si presenti più nelle condizioni di essere comunque ripristinata all’uso, mentre non sono rottami i beni obsoleti o dismessi, che sono ancora idonei, in astratto, ad assolvere la loro funzione. 

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