Circolare 58.2003

Con il D.L. n. 269 del 30/09/2003 (Decreto Legge collegato alla Finanziaria per il 2004 pubblicato in G.U. n. 157 del 2 ottobre 2003), convertito nella Legge n. 326 del 24/11/2003 (pubblicata in G.U. n. 274 del 25/11/2003) sono state apportate alcune modifiche in materia di IVA e altre novità. – Art. 9 Riduzione oneri per garanzie relative a crediti IVA- Art. 10 Attestazione crediti tributari – Art. 19 DE TAX- Art. 20 Agevolazioni fiscali a favore delle associazioni di volontariato e delle ONLUS- Art. 24 Proroga IVA agevolata per ristrutturazioni edilizie – Art. 36 Soppressione dei nuovi adempimenti per esportatori abituali e loro fornitori- Art. 39 Proroga delle rivalutazioni di partecipazioni e terreni- Art. 41 bis Requisiti “prima casa” e IVA- Art. 39 Altre disposizioni in materia di entrate RIDUZIONE DELLE GARANZIE PER I RIMBORSI IVA (art. 9) La disciplina delle garanzie da prestare da parte dei contribuenti per l’erogazione dei rimborsi IVA risulta semplificata per effetto delle disposizioni di cui all’art. 9 del D.L. 269/2003. La norma in commento infatti, intervenendo sulla disciplina dettata dall’art. 38 bis del DPR 633/1972 in materia di rimborso annuale e infrannuale del credito IVA, introduce una misura di favore per tutti i soggetti interessati, limitando il periodo della garanzia da prestare a copertura dell’eventuale obbligo di restituzione dell’importo rimborsato. Si prevede al riguardo che per tutti i rimborsi del credito IVA, sia per quelli eseguiti direttamente dal concessionario che per quelli eseguiti dalla stessa Agenzia delle Entrate, dal 2 ottobre 2003 (data di entrata in vigore del Decreto) è sufficiente prestare una garanzia della durata massima pari a tre anni dall’esecuzione del rimborso, ovvero, se inferiore, pari al periodo mancante al termine di decadenza dell’accertamento. Si ricorda che prima dell’entrata in vigore del Decreto l’art. 38 bis prevedeva che la garanzia dovesse valere fino al termine di decadenza dell’azione di accertamento da parte dell’Amministrazione (previsto dall’art. 57 del DPR 633/72) e quindi per un periodo che normalmente superava i tre anni (oggi individuati come misura massima). ATTESTAZIONE DEI CREDITI TRIBUTARI (art. 10) L’art. 10 del D.L. 269/2003 dispone che, su richiesta dei creditori d’imposta intestatari di conto fiscale, l’Agenzia delle Entrate è autorizzata ad attestare:- la certezza e la liquidità del credito, – la data indicativa di erogazione del rimborso. Tale attestazione (che dopo le modifiche apportate in sede di conversione non risulta peraltro utilizzabile ai fini del processo di esecuzione e del procedimento di ingiunzione) può avere ad oggetto sia i crediti d’imposta assoggettati alla normale procedura di rimborso tramite il concessionario della riscossione (vedi D.M. 567/1993), sia i crediti d’imposta sottratti a tale procedura. DE-TAX (art. 19) In base all’art. 19 del Decreto, il consumatore che acquista prodotti per un prezzo pari o superiore a 50 euro, in esercizi commerciali convenzionati con associazioni, organizzazioni ed enti che svolgono attività etiche, ha facoltà di manifestare l’assenso alla destinazione a tali soggetti, da parte dello Stato, di una quota pari all’1% dell’IVA relativa ai prodotti acquistati. Nell’iter di conversione del Decreto: – è stato previsto che le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri ex L. 383/2000, gli enti di volontariato iscritti nei registri ex L. 266/1991 e le ONLUS sono considerati, ai fini di quanto sopra, enti svolgenti attività etiche; – è stato soppresso il riferimento al decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze che avrebbe dovuto individuare i territori comunali nei quali trova applicazione sperimentale la disposizione, ma è stato disposto che con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze (da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge) dovranno essere stabiliti i criteri soggettivi e oggettivi richiesti agli enti, diversi da quelli indicati al punto precedente, per l’accesso al beneficio sopra descritto. Inoltre, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanarsi anch’esso entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, dovranno essere specificate le modalità di raccolta delle manifestazioni di assenso, nonché quelle ulteriori occorrenti per l’applicazione delle disposizioni di cui sopra. ACQUISTO DI AMBULANZE DA PARTE DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E DI ONLUS (art. 20) Con l’art. 20 viene introdotta una semplificazione a favore delle associazioni di volontariato, iscritte nei registri ex L. 266/91, e delle ONLUS le quali potranno più agevolmente conseguire il contributo previsto dall’art. 96, co. 1 della L. 342/2000 per l’acquisto di autoambulanze. Al riguardo, si ricorda che l’art. 96, co. 1, della L. 342/2000 aveva previsto, a decorrere dal 2001, l’erogazione di contributi – nei limiti del Fondo nazionale per le politiche sociali – per l’acquisto, da parte di associazioni di volontariato e di ONLUS, di ambulanze e di beni strumentali. Con Decreto 28 agosto 2001, n. 388 erano state stabilite le modalità procedurali per l’ottenimento del suddetto contributo. Ora, con l’art. 20 del Decreto in esame viene consentito, alle associazioni di volontariato, iscritte nei registri ex L. 266/91 e alle ONLUS, facoltativamente ed in alternativa alle modalità di cui sopra, di richiedere il predetto contributo nella misura del 20% del prezzo complessivo mediante una corrispondente riduzione del medesimo prezzo praticata dal venditore. Il venditore recupera le somme corrispondenti alla riduzione praticata, mediante compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 9.07.1997, n. 241. Si precisa inoltre che in sede di conversione del Decreto è stata ampliata la possibilità di ottenere il medesimo contributo del 20% anche alle associazioni di vigili del fuoco volontari per l’acquisto di beni mobili iscritti in pubblici registri e destinati ad attività antincendio. PROROGA DELL’ALIQUOTA IVA AL 10% PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI (art. 24) L’art. 24 del Decreto in commento proroga ulteriormente al 31/12/2003 la riduzione al 10% dell’aliquota IVA sulle prestazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sugli edifici a prevalente destinazione abitativa. L’agevolazione si applica pertanto a tutte le fatture emesse fino al 31/12/2003 e relative a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria così come definiti dall’art. 31, comma 1, lettere a) e b) della L. 5/8/1978 n. 457. Per ogni approfondimento circa le modalità di applicazione della norma si rimanda alle nostre precedenti circolari n. 25 del 20/4/2000 e n. 44 del 6/10/2000. E’ il caso di far rilevare peraltro che, a causa della mancata coincidenza tra la scadenza della precedente proroga (30/9/2003), e la decorrenza della nuova proroga (2/10/2003, data di entrata in vigore del Decreto), le fatture emesse in data 1° ottobre 2003 risulterebbero soggette all’aliquota del 20% in quanto escluse dalla proroga. Per connessione di argomento si rammenta, infine, che il D.L. 147/2003 (convertito nella L. 200/2003) aveva già prorogato al 31/12/2003 la detrazione IRPEF del 36% delle spese sostenute per interventi di recupero edilizio. ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI ESPORTATORI ABITUALI E DEI LORO FORNITORI (art. 36) L’art. 36 del Decreto aveva introdotto due nuovi adempimenti a carico degli esportatori abituali e dei loro fornitori (1). Tuttavia, considerata la gravosità di tali adempimenti a carico dei contribuenti, in sede di conversione in legge del Decreto l’art. 36 è stato soppresso. Sul punto ci si limita a osservare che sarebbe stato opportuno anche precisare, vista anche l’incertezza che si era venuta a creare circa la data di effettiva entrata in vigore dei nuovi adempimenti, che gli stessi non sono mai entrati in vigore; in tal senso è auspicabile una precisazione da parte dell’Agenzia delle Entrate. PROROGA AFFRANCAMENTO DELLE PARTECIPAZIONI E DEI TERRENI (art. 39) Nell’iter di conversione, all’art. 39 del Decreto è stato inserito il comma 14-undecies, che dispone la proroga dal 16 maggio 2003 al 16 marzo 2004 del termine per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni edificabili ed a destinazione agricola posseduti al 1/1/2003. Si ricorda che la norma, originariamente contenuta negli artt. 5 e 7 della L. 448/2001, e quindi riproposta dall’art. 2 del DL 282/02, consente di rivalutare il valore fiscale delle partecipazioni e dei terreni edificabili e a destinazione agricola ai fini della determinazione delle plus/minusvalenze di cui all’art. 81, comma 1, lettere a), b), c) e c-bis) del Tuir con il versamento di una imposta sostitutiva pari al 4% del valore della partecipazione o del terreno risultante da una perizia giurata di stima (2% nel caso di partecipazioni non qualificate). E’ il caso di osservare che la norma in commento si è limitata a prorogare i termini previsti dall’art. 2, co. 2 del DL 282/02, mentre non ne ha modificato il presupposto del possesso alla data del 1° gennaio 2003. Con la modifica in oggetto pertanto sia il termine entro cui versare l’imposta come sopra determinata (ovvero la prima rata) sia quello per redigere e giurare la perizia di stima vengono spostati in avanti fino al 16 marzo 2004 (2). E’ il caso di osservare, infine, che la riapertura dei termini va comunque letta anche alla luce delle rilevanti novità che saranno introdotte con riguardo al regime delle plusvalenze dai decreti legislativi di attuazione della riforma fiscale (la cui entrata in vigore è fissata per il prossimo 1/1/2004) e che potrebbero, almeno nei casi di partecipazioni qualificate, attenuare il vantaggio fiscale costituito dall’affrancamento. SANZIONI PER INDEBITA FRUIZIONE DELL’IVA RIDOTTA SULLA “PRIMA CASA” (art. 41-bis, co. 5) Con l’art. 41 bis, co. 5, inserito in sede di conversione, è stata rivista la sanzione per indebita fruizione dell’agevolazione “prima casa” nelle cessioni soggette a IVA (3). La modifica in commento interviene a correggere un’anomalia che si era venuta a creare con l’introduzione dell’art. 16 del D.Lgs 472/1997 e che iniquamente arrecava un vantaggio alle cessioni “prima casa” soggette ad IVA, rispetto a quelle soggette a imposta di registro.Infatti, il testo ante-modifica dell’art. 1 nota II-bis), co. 4, della parte prima della tariffa allegata al DPR 131/86, prevedeva che in caso di cessione soggetta ad IVA, qualora l’acquirente avesse indebitamente fruito dell’aliquota IVA agevolata del 4%, l’ufficio doveva recuperare in capo allo stesso “una penalità pari alla differenza fra l’imposta calcolata in base all’aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione dell’aliquota agevolata, aumentata del 30%”. Tuttavia, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 16 del D.Lgs. 472/1997, il tenore letterale del citato art. 1 nota II-bis), co. 4, determinava, quale conseguenza, che il contribuente potesse definire la controversia usufruendo della riduzione a ¼ non soltanto sulla sanzione del 30% ma anche sulla maggiore imposta oggetto di recupero. In virtù della modifica in commento, nei casi di indebita fruizione del beneficio dell’aliquota IVA ridotta, gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate procederanno al recupero della differenza d’imposta calcolata con l’aliquota ordinaria, nonché all’applicazione di una sanzione amministrativa pari al 30% della differenza medesima. Pertanto, i contribuenti che vorranno definire la controversia dovranno pagare tutta la maggiore imposta non versata e potranno usufruire della riduzione a ¼ soltanto sulla sanzione del 30% . ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE (art. 39) Manifestazioni a premio I soggetti che intendono svolgere le manifestazioni di sorte locali dovranno inviare un’autonoma comunicazione all’Amministrazione autonoma dei Monopoli, prima dell’inizio della manifestazione e anteriormente alla presentazione dell’apposita comunicazione prevista per tale tipologia di manifestazione a premio. Ciò al fine di ottenere il nulla osta all’esecuzione della manifestazione. Esonero emissione titoli d’ingresso L’esonero dall’utilizzo dei misuratori fiscali abilitati all’emissione dei titoli d’ingresso è esteso alle bande musicali amatoriali, ai cori e alle compagnie teatrali amatoriali per le manifestazioni organizzate dalle stesse. Dichiarazione di successione Il termine per la presentazione della dichiarazione di successione è differito da 6 a 12 mesi.   (1) L’originaria versione dell’art. 36 prevedeva a carico dei fornitori degli esportatori abituali l’ulteriore obbligo di inviare, entro 15 giorni dal ricevimento, copia della dichiarazione d’intento all’Ufficio delle Entrate competente nei confronti del dichiarante.A carico degli esportatori abituali la norma introduceva l’obbligo, sicuramente gravoso e forse anche difficile da rispettare, di inviare, anche in via telematica, all’Agenzia delle Entrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione, in apposito elenco: – l’ammontare di riferimento delle esportazioni, operazioni assimilate e operazioni comunitarie effettuate in ciascun mese,- l’ammontare di riferimento degli acquisti e importazioni effettuati in ciascun mese senza applicazione dell’imposta; tale elenco deve altresì riportare i dati identificativi dei soggetti con i quali le operazioni sono state effettuate. (2) La noma non chiarisce se i versamenti della seconda e della terza rata annuali da parte di coloro che avevano affrancato entro il 16 maggio 2003 restano dovuti alle scadenze precedentemente previste (rispettivamente, 16 maggio 2004 e 16 maggio 2005) o se invece subiscono anch’essi lo slittamento al 16 marzo 2005 e al 16 marzo 2006. (3) Si ricorda che ai fini dell’applicazione dell’agevolazione dell’aliquota IVA del 4% (anziché del 10%) l’acquirente deve dichiarare all’atto dell’acquisto la sussistenza dei seguenti requisiti:- ‘immobile deve essere ubicato nel suo comune di residenza ovvero nel comune in cui trasferirà entro i successivi 18 mesi la sua residenza,- l’acquirente non deve essere proprietario di altri immobili abitativi ubicati nel comune di residenza interessato,- l’acquirente non deve aver già usufruito dell’agevolazione in oggetto, ovvero di altre agevolazioni similari, per l’acquisto di altri immobili abitativi,L’acquirente decade inoltre dall’agevolazione qualora trasferisca la proprietà dell’immobile (ovvero la titolarità degli altri diritti reali di godimento) prima che siano decorsi 5 anni dall’atto del suo acquisto.

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