Circolare 80.2003

L’INPS, con circ. n. 126 del 11/07/03, rammenta che – ai sensi di quanto previsto dalla Finanziaria 2003 – tutti i termini prescrizionali non compiuti entro il 31 dicembre 2002, subiscono una sospensione dal 1 gennaio 2003 al 30 giugno 2004 e ricominciano a decorrere dal 1° luglio 2004. Ciò per ovviare ai disguidi nell’accredito dei contributi 1998 dovuti al passaggio dal sistema mod. 01/M al mod. 770.Ai fini della determinazione del quinquennio prescrittivo, il periodo trascorso tra la data in cui i contributi erano dovuti al 31/12/02 va sommata al periodo successivo al 01/07/04. Per le gestioni DM 10 e per quella separata dei collaboratori coordinati e continuativi la prescrizione dei contributi riferiti al mese di gennaio 1998, che scadevano il 16.02.1998, slitta al 17.08.2004 ed i mesi successivi si prescrivono aggiungendo sempre un mese a quest’ultima scadenza. Per la gestione agricola ex SCAU le scadenze trimestrali del 16 luglio 1998, 16 settembre1998, 16 novembre 1998 e 16 gennaio 1999 vengono prorogate rispettivamente al 17.01.2005, al 17 .03.2005, al 17.05.2005 ed al 17.07.2005. L’INPS precisa anche che, sulla base della sentenza di Cassazione 18/10/2002 n.14826, pur costituendo il mod. DM10/M un atto di riconoscimento del debito, non interrompe la prescrizione dato che il credito attestato è esigibile soltanto dal giorno successivo alla sua scadenza. Pertanto, anche se il mod. DM10/M è stato presentato prima del termine di scadenza, il termine prescrittivo decorre dal giorno successivo alla sua scadenza.

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