Circolare 76.2003

La circolare INPS n. 137 del 28-7-2003 contiene in allegato il nuovo manuale di compilazione del modello DM10/2.Con l’occasione l’Istituto è intervenuto con alcune precisazioni in materia di DPR 602/1970 con particolare riferimento all’opzione per il pagamento dei contributi pensionistici sul salario reale.In primo luogo sono ricordate le principali innovazioni introdotte dal DLGS 423/2001:• graduale elevazione degli imponibili fino al raggiungimento, al 1-1-2007, della completa equiparazione dell’imponibile previdenziale per i soci di cooperativa a quello dei lavoratori dipendenti da impresa;• versamento dei contributi minori su salari convenzionali anche in presenza di opzione per il versamento dei contributi pensionistici sui salari di fatto. L’Istituto precisa poi che in caso di opzione, non si deve procedere all’adeguamento dell’imponibile al minimale di legge per i contributi IVS qualora il socio lavoratore sia assente per malattia, maternità, infortunio ecc. e lo stesso percepisca per tali giorni una retribuzione ad integrazione della prestazione previdenziale. Il calcolo dei contributi minori sarà effettuato sull’intera retribuzione convenzionale mensile. Al fine di evitare l’emissione indebita di note di rettifica, per adeguamento delle retribuzioni imponibili al minimale, le cooperative che hanno optato per il versamento dei contributi pensionistici sui salari di fatto, per il versamento dei contributi per i soci lavoratori che fruiscono di prestazioni previdenziali dovranno utilizzare il quarto carattere “M”.Tali cooperative, ovviamente, dovranno comunicare l’opzione alla sede dell’INPS competente. Sul DM10 dovrà essere indicato il codice di autorizzazione “0R”, che assume il significato di “Cooperativa rientrante nella disciplina di cui al DPR n. 602 del 1970 che ha optato per il versamento, per tutti i soci lavoratori, dei contributi pensionistici sui salari di fatto”.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *