Circolare 49.2003

Il Ministero dell’Interno, con circolare n. 2 del 3 aprile 2003, ha fornito disposizioni in merito all’emersione del lavoro irregolare degli extracomunitari che, a seguito della cessazione dell’originario rapporto di lavoro prima della conclusione della procedura di regolarizzazione, intendano instaurare un nuovo rapporto di lavoro.La circolare individua, quindi, la procedura da seguire in tutti i casi in cui il rapporto di lavoro si è interrotto prima della convocazione presso la Prefettura – U.T.G. – per il rilascio del permesso di soggiorno, a completamento dell’iter di regolarizzazione.Queste situazioni, precisa la circolare, saranno trattate a parte, all’interno dello sportello polifunzionale, attraverso l’attivazione di un’apposita postazione dedicata e avranno una via preferenziale rispetto alle altre regolarizzazioni.Come premessa, ovviamente, c’è l’obbligo del “vecchio” datore di lavoro di comunicare la cessazione del rapporto di lavoro allo sportello polifunzionale della Prefettura – U.T.G. – ed alla Questura; il nuovo datore di lavoro, che intende assumere lo straniero in via di regolarizzazione, deve darne comunicazione scritta alla Prefettura competente, indicando il numero della cedola dell’assicurata postale relativa all’istanza presentata a suo tempo da precedente datore di lavoro a favore dello straniero (prima dell’11/11/02).Detta comunicazione, in assenza di specifica modulistica, sarà semplicemente una lettera che contenga le medesime informazioni richieste nei moduli a suo tempo utilizzati per la richiesta di regolarizzazione e cioè i dati del datore di lavoro e del lavoratore, il contratto di riferimento, il trattamento economico assicurato (di almeno € 439,00 mensili), la precisazione se si tratti di un contratto a tempo pieno o a tempo parziale (comunque superiore alle 20 ore settimanali) e, se in presenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato, l’apposizione del termine.L’iter preferenziale prevede la richiesta della trasmissione della pratica da parte del Centro Servizi delle Poste nel caso questa non fosse ancora pervenuta in Prefettura e, una volta accertata la sussistenza dei requisiti richiesti per il suo accoglimento, la convocazione del nuovo datore di lavoro e del lavoratore, presso la postazione dedicata, per la stipula del nuovo contratto di soggiorno per lavoro ed il rilascio del relativo permesso di soggiorno della durata di un anno.Tale procedura non risolve però le esigenze immediate dei datori di lavoro e degli extracomunitari regolarizzandi: il ministero del welfare, con circolare n. 8 dell’8 aprile 2003, a precisazione di quanto disposto dagli Interni, ha infatti sottolineato che – in attesa della convocazione, pur prioritaria, da parte della Prefettura – U.T.G. – il nuovo rapporto di lavoro non può aver corso, potendosi instaurare solo all’atto della stipula del contratto di soggiorno per lavoro.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *