Facciamo seguito alla nostra precedente circolare n. 24 del 07/04/2003 per comunicare che il Decreto legge n. 59 del 7 aprile 2003 (approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 aprile 2003), con cui sono stati prorogati dal 16 aprile al 16 maggio 2003 i termini relativi ai versamenti delle somme dovute in applicazione delle sanatorie fiscali previste dalla Legge n. 289/2002 (Finanziaria 2003), è stato pubblicato in G.U. n. 82 del 08/04/2003 ed è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Inoltre, in attuazione a quanto disposto dal decreto legge suddetto, con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 7 aprile 2003 (pubblicato in G.U. n. 83 del 09/04/2003) sono stati corrispondentemente rideterminati i termini connessi a quelli prorogati al 16 maggio 2003. In particolare, per effetto di tale decreto ministeriale:-sono prorogati dal 17 aprile al 17 maggio 2003 i termini concernenti la decorrenza degli interessi legali relativi ai versamenti rateali previsti dagli articoli 8 (dichiarazione integrativa), 9 (condono tombale), 9-bis (definizione dei ritardati/omessi versamenti), 15 (definizione degli accertamenti) e 16 (definizione delle liti fiscali pendenti) della Legge n. 289/2002;-è prorogato dal 24 aprile 2003 al 23 maggio 2003 il riversamento da parte dei soggetti convenzionati (banche e Poste) di quanto dovuto in base alle dichiarazioni integrative riservate, di cui all’art. 8 della Legge n. 289/2002;-è prorogata dal 16 maggio 2003 al 16 giugno 2003 la comunicazione da parte di società di persone e associazioni dell’avvenuta presentazione della dichiarazione integrativa, alle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata, di cui all’art. 8 della Legge n. 289/2002;-è prorogato dal 16 settembre 2003 al 16 ottobre 2003 il perfezionamento della definizione (presentazione della dichiarazione integrativa e relativo versamento) da parte delle persone fisiche titolari di redditi di prodotti in forma associata, di cui all’art. 8 della Legge n. 289/2002;-è prorogata dal 18 aprile 2003 al 20 maggio 2003 la proposizione del ricorso avverso atti dell’amministrazione finanziaria, di cui all’art. 15 della Legge n. 289/2002;-è prorogata dal 21 aprile 2003 al 21 maggio 2003 la presentazione della domanda di definizione delle liti fiscali pendenti, di cui all’art. 16 della Legge n. 289/2002;-è prorogata dal 31 ottobre 2003 al 30 novembre 2003 la trasmissione dell’elenco delle liti fiscali pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione, di cui all’art. 16 della Legge n. 289/2002;-sono prorogati dal 31 luglio 2004 al 16 ottobre 2004 la sospensione delle liti fiscali e il deposito della comunicazione della regolarità della domanda di definizione, di cui all’art. 16 della Legge n. 289/2002. Come segnalato nella nostra precedente circolare, ricordiamo altresì che con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate dovranno essere corrispondentemente stabiliti i nuovi termini per la trasmissione in via telematica delle dichiarazioni relative alle sanatorie fiscali di cui all’art. 8 (dichiarazione integrativa), 9 (condono tombale), 9-bis (definizione dei ritardati/omessi versamenti) e 14 (regolarizzazione delle scritture contabili) della Legge n. 289/2002.
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