Circolare 33.2003

La circolare INPS n. 42 del 26-2-2003 interviene, dopo la prima circolare n. 21/2003, in merito all’aumento del 2,5% delle aliquote contributive per i collaboratori coordinati e continuativi titolari di pensione diretta (Cfr. circolare UNICAAF n. 5/2003).Come si poteva immaginare l’Istituto ha dato l’interpretazione più restrittiva, o estensiva a seconda dei punti di vista. L’aumento dei 2,5 punti percentuali delle aliquote contributive è applicabile a tutti i pensionati titolari di pensione diretta anche se sono anche iscritti ad un’altra gestione previdenziale obbligatoria.Dal punto di vista operativa per i titolari di pensione diretta sarà indicato nella colonna 15 del modello di denuncia dei compensi corrisposti nell’anno 2003 ( foglio GLA C ) il codice “002”. Un’altra novità in materia di gestione separata contenuta nella circolare n. 42 riguarda i venditori a domicilio. In questo caso l’INPS ricorda che l’articolo 2, comma 12, della finanziaria modificando l’articolo 25-bis del DPR n. 600/1973 ha stabilito che i compensi di tali soggetti non siano più imponibili per l’intero ammontare delle provvigioni percepite. La ritenuta è ora commisurata “all’ammontare delle provvigioni percepite ridotto del 22 percento a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito”, ovvero al 78% del totale delle provvigioni percepite.Poiché nella gestione separata l’imponibile fiscale e quello previdenziale coincidono, , a decorrere dall’anno 2003, la contribuzione dei venditori a domicilio, di cui all’art. 19, Dlgs 114/1998, deve essere calcolata sul 78% del totale delle provvigioni.Dall’1-1-2003, ai fini della compilazione del GLA, è stata reinserita la categoria dei venditori porta a porta nella “tabella codici attività” con il codice 28.L’Istituto prende atto, infine che l’articolo 90, al comma 3, della legge finanziaria ha classificato tra i redditi “diversi” di cui all’articolo 81, comma 1, lettera m) del TUIR anche i redditi provenienti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, di natura non professionale, resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. Di conseguenza tali redditi, non rientranti nell’ambito dell’articolo 47, comma 1, lettera c-bis del T.U.I.R., non sono più soggetti al versamento dei contributi alla gestione separata.

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