Circolare 31.2003

L’INPS, con circolare n. 1 del 7.1.2003, comunica l’abolizione dei codici P300, P330, P400 e alcune modifiche per l’esposizione sul mod. DM10 di casistiche particolari; riportiamo di seguito le istruzioni fornite dall’INPS e stralciate da detta circolare. Con la soppressione dei contributi per il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale ed a seguito dell’armonizzazione dell’imponibile contributivo di cui al D.Lgs. n. 314/97, sono venute meno le esigenze operative che richiedevano la necessità di esporre separatamente i contributi per il finanziamento delle indennità economiche di malattia e maternità. A decorrere dal periodo di paga “Gennaio 2003”, per la generalità dei datori di lavoro, la contribuzione per il finanziamento delle indennità economiche di malattia e maternità deve essere sempre inclusa nel totale dell’aliquota. Pertanto i codici P300 e P400 non dovranno più essere utilizzati. 1.2. Aziende dello spettacolo A decorrere dal periodo di paga “Gennaio 2003”, i datori di lavoro dello spettacolo (CSC 7.07.09 e 1.18.08) devono indicare i contributi per le indennità economiche di malattia e maternità congiuntamente alle altre contribuzioni senza procedere all’esposizione separata. Per il solo personale artistico non dipendente, il datore di lavoro esporrà con il codice P400 il contributo per l’indennità di maternità e, ove dovuto, con il codice P300 il contributo per l’indennità economica di malattia. Qualora i datori di lavoro non siano tenuti al versamento del contributo per l’indennità economica di malattia, dovranno richiedere alla Sede competente l’attribuzione del previsto codice di autorizzazione 8G. 1.3. Datori di lavoro che occupano lavoratori in paesi extracomunitari non convenzionati A decorrere dal periodo di paga “Gennaio 2003” i datori di lavoro che occupano personale impiegato in paesi extracomunitari non convenzionati, devono includere i contributi per le indennità economiche di malattia e maternità nell’aliquota complessiva. Pertanto i codici P300 e P400 non dovranno più essere utilizzati. 1.4. Aziende di pubblici servizi di trasporto – ex fondo autoferrotranvieri A decorrere dal periodo di paga “Gennaio 2003” i datori di lavoro devono includere i contributi per le indennità economiche di malattia e maternità nell’aliquota complessiva. Pertanto i codici P300, P330 e P400 non dovranno più essere utilizzati. GESTIONI CONTABILI SEPARATE NELL’AMBITO DEL F.P.L.D. A decorrere dal periodo di paga “Gennaio 2003” i codici tipo contribuzione “46”, “53”, “54”, 56″, “58”, “59”, “75”, “77” e “86” che contraddistinguono i lavoratori per i quali competono determinati benefici, dovranno essere preceduti solo dal carattere “Z” e non più dal carattere “X”. Ciò in quanto per i lavoratori in questione, già iscritti agli ex fondi speciali al 31.12.1995, il periodo di spettanza degli eventuali benefici contributivi (es. formazione lavoro, assunzione dalle liste di mobilità, disoccupati di lunga durata ecc.) è già da tempo esaurito. DATORI DI LAVORO CHE OCCUPANO LAVORATORI RICHIAMATI ALLE ARMI In relazione ai quesiti pervenuti sulle modalità di esposizione dei dati relativi ai lavoratori richiamati alle armi aventi qualifiche particolari, come ad esempio apprendisti qualificati ex legge 56/1987, lavoratori per i quali competono benefici per l’assunzione, si precisa che l’indennità di richiamo alle armi spetta ai lavoratori appartenenti alle qualifiche di operaio e impiegato dipendenti da aziende private. L’indennità non spetta per i lavoratori apprendisti, mentre spetta per lavoratori per i quali l’azienda beneficia di particolari agevolazioni contributive in possesso delle qualifiche previste. Nel corso del richiamo è ininfluente la particolare tipologia di assunzione, rilevando esclusivamente la qualifica del lavoratore (operaio e impiegato). Pertanto i dati dei lavoratori richiamati, in qualsiasi “status contributivo” si trovino al momento del richiamo (assunzione agevolata, a tempo parziale, apprendisti qualificati legge 56/1987 ecc.), devono essere esposti esclusivamente con il codice 137 se operai, 237 se impiegati. DATORI DI LAVORO DEL SETTORE EDILIZIA: ESPOSIZONE PERIODI DI FERIE Nel settore dell’edilizia il pagamento delle ferie annuali viene assolto dalle Casse Edili. In occasione della fruizione delle ferie, il datore di lavoro edile deve esporre i dati dei lavoratori riportando il numero delle giornate retribuite (ferie e giornate lavorative o comunque retribuite) e la retribuzione effettivamente erogata nel mese. Tale retribuzione, normalmente, non è sufficiente a garantire il rispetto del minimale giornaliero per tutte le giornate retribuite, conseguentemente vengono emesse note di rettifiche, non dovute, per mancato rispetto del minimale giornaliero. Al fine di evitare l’emissione indebita di note di rettifica, i datori di lavoro edili dovranno utilizzare il quarto carattere “M” anche in occasione della fruizione delle ferie da parte dei lavoratori. DATORI DI LAVORO CHE OCCUPANO LAVORATORI EX LSU E LAVORATORI GIA’ DESTINATARI DI BORSE LAVORO I datori di lavoro che stabilizzano lavoratori assunti dal bacino LSU, ovvero partecipanti alle borse lavoro, oltre ad esporre i dati dei lavoratori secondo le norme di carattere generale previste per la tipologia di assunzione, devono indicarne, ai fini statistici, il numero nel quadro B-C. I lavoratori stabilizzati provenienti dal bacino LSU, devono essere indicati con il codice LS01 (circolare n. 93 del 21.4.1999), mentre i lavoratori partecipanti alle borse lavoro, con il codice BS01 (circolare n. 257 del 16.12.1998). Al riguardo si precisa che, stante la finalità statistica dei codici, gli stessi devono essere utilizzati per tutto il periodo di spettanza delle agevolazioni contributive.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *