L’Agenzia delle entrate, il 31-1-2003, ha diffuso il modello di istanza per usufruire del credito d’imposta per incremento occupazionale (mod. ICO). Il modello è stato istituito per consentire al Ministero il monitoraggio del credito d’imposta per verificare il non superamento dello stanziamento di bilancio.La prima parte delle istruzioni affronta le questioni generali relative al credito d’imposta senza discostarsi da quanto già comunicato con circolare UNICAAF n. 3/2003.Viene comunque ribadito che rimangono in vigore le modalità e i tempi di rilevazione delle assunzioni che determinano un incremento della base occupazionale. Le istruzioni ribadiscono la validità delle istruzioni impartite con circolari ministeriali nn. 1, 5 e 57 del 2001.Anche se non richiamata esplicitamente, sembra quindi che rimanga, almeno per i vecchi datori di lavoro, la verifica dell’incremento occupazionale complessivo (tempo determinato e indeterminato) relativa al periodo ottobre – settembre. Questa verifica dovrebbe essere effettuata già per il periodo 2001/2002. Il modello deve essere presentato:• dai datori di lavoro che alla data del 7-7-2002 risultavano in possesso di un incremento occupazionale (vecchi datori di lavoro) relativamente alle assunzioni: a) dell’anno 2003 incrementali rispetto alla misura massima di assunzioni agevolate alla data del 7-7-2002.b) del triennio 2004-2006 incrementali rispetto alla media del periodo dal 1-8-2001 al 31-7-2002.• dai datori di lavoro che alla data del 7-7-2002 non risultavano in possesso di un incremento occupazionale (nuovi datori di lavoro) relativamente alle assunzioni incrementali rispetto alla misura massima di assunzioni agevolate alla data del 7-7-2002.In questi casi il credito d’imposta è di 100 euro mensili (elevati a 150 per i lavoratori che all’atto dell’assunzione hanno compiuto 45 anni). Nelle aree svantaggiate è previsto un credito aggiuntivo di 300 euro mensili. Il modello, quindi non deve essere presentato dai vecchi datori di lavoro per fruire del credito di imposta per il secondo semestre 2002 e per il 2003 relativamente agli incrementi occupazionali massimi determinati alla data del 7-7-2002. A questo sono computabili anche le assunzioni di personale, in possesso dei requisiti soggettivi di legge, effettuate dopo il 7-7-2002 che sostituiscono personale, con le stesse caratteristiche, nel frattempo cessato. Il credito in questo caso rimane fissato in 413,16 euro mensili, elevati a 619,74 nelle aree del mezzogiorno. Il modello è reperibile sul sito dell’Agenzia delle entrate “agenziaentrate.it” e potrà essere inviato soltanto in via telematica.L’uso del futuro è d’obbligo in quanto la procedura informatica non è ancora disponibile. L’invio potrà essere effettuato direttamente del datore di lavoro o dagli intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, CAF…). Nel secondo caso gli intermediari devono consegnare l’impegno alla trasmissione con l’indicazione di chi ha compilato il modello (datore di lavoro o intermediario), l’originale dell’istanza e la copia della ricevuta.L’istanza si intende presentata nel giorno in cui è ricevuta dall’agenzia. La circolare non entra nel merito del significato di “istanza preventiva”. Dall’esame del modello e dalla lettura delle istruzioni sembra di poter sostenere che il “preventivo” si riferisca al momento dell’utilizzo del bonus e non all’assunzione dei dipendenti: il modello, infatti, deve essere compilato dopo la fine del mese per poter determinare l’effettivo incremento occupazionale. Senza compiere una analisi dettagliata del modello e delle modalità di compilazione, sembra di capire che sia opportuno compilare il modello con cadenza mensile (infatti se il credito si riferisce a più mesi devono essere compilati tanti riquadri quanti sono i mesi interessati). Il modello deve essere compilato ogni volta che si verifica un aumento del credito richiesto. E’ opportuno che i datori di lavoro interessati, o potenzialmente interessati, al credito d’imposta inizino a “prendere dimestichezza” con il modello e a raccogliere i dati necessari. Le istruzioni lasciano ancora alcuni dubbi che speriamo siano chiariti quando saranno definite le modalità e i tempi di invio.
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