Circolare 12.2002

L’art. 4, comma 3 bis, della legge 16 novembre 2001, n. 405, ha stabilito che, per l’anno 2001, le regioni possono disporre la maggiorazione dell’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF 2002 con propri provvedimenti da pubblicare in gazzetta ufficiale entro il 31 dicembre 2001, anziché entro il 30.11, come previsto dall’art. 50, comma 3, del D.Lgs. n. 446/97.Le regioni che hanno deliberato la maggiorazione di aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF per l’anno 2002, che i sostituti d’imposta dovranno utilizzare per i rapporti di lavoro cessati dal gennaio 2002, sono le seguenti: REGIONE PIEMONTE (Legge regionale 13 dicembre 2001, n. 34 – G.U. n. 294 del 19.12.01)  Aliquota dello 0,90% per i redditi non superiori a euro 10.329,14 Aliquota dell’1,40% per i redditi superiori. REGIONE PUGLIA (Legge regionale 5 dicembre 2001, n. 32 – G.U. n. 296 del 21.12.01)  Aliquota unica dell’1,40% REGIONE LOMBARDIA (Legge regionale 18 dicembre 2001, n. 27 – G.U. n. 298 del 24.12.01) La regione ha fissato tre aliquote: aliquota dell’1,20% fino a euro 15.493,71; aliquota dell’1,30% oltre euro 15.493,71 e fino a euro 30.987,41; aliquota dell’1,40% oltre euro 30.987,41. Resta ferma l’aliquota dello 0,90% su redditi derivanti esclusivamente da pensione ed eventualmente dal reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle sue pertinenze, non superiori a euro 10.329,14. REGIONE MARCHE (Legge regionale 19 dicembre 2001, n. 35 – G.U. n. 298 del 24.12.01)  aliquota dello 0,90% fino a euro 15.493,71; aliquota dell’1,91% oltre euro 15.493,71 e fino a euro 30.987,41; aliquota del 3,60% oltre euro 30.987,41 e fino a euro 69.721,68; aliquota del 4% oltre euro 69.721,68. REGIONE UMBRIA (Deliberazione n. 1631 del 18 dicembre 2001 – G.U. n. 300 del 28.12.01)  Aliquota dello 0,90% fino a euro 10.329,14; Aliquota dell’1,1% per i redditi superiori. REGIONE VENETO (Legge regionale 24 dicembre 2001, n. 40 – G.U. n. 301 del 29.12.01)  Aliquota dell’1,20% fino a euro 10.329,14; Aliquota dell’1,30% oltre euro 10.329,14 e fino a euro 15.493,71; aliquota dell’1,40% oltre euro 15.493,71 e fino a euro 69.721,68; aliquota dell’1,90% oltre euro 69.721,68. Per le famiglie con disabile ai sensi della legge n. 104/92, l’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF relativa ai redditi complessivi fino a euro 30.987,41 è pari allo 0,90%. In tal caso il sostituto d’imposta dovrà farsi rilasciare dal lavoratore apposita dichiarazione debitamente firmata nella quale venga indicata la presenza del nucleo familiare di un disabile. ALTRE REGIONI Per le restanti regioni, non essendo state deliberate maggiorazioni entro i termini, l’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF per l’anno 2002 resta dello 0,90%, come stabilito dal D.Lgs. n. 56/00.

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