Circolare 11.2002

La legge n. 142/2001 sul “socio lavoratore” prevede all’art.6 l’adozione di un regolamento, che disciplini i rapporti di lavoro tra socio lavoratore e cooperativa, per le cooperative che abbiano come oggetto del rapporto mutualistico la prestazione di attività lavorative da parte del socio.Detto regolamento deve contenere in ogni caso, fra gli argomenti previsti obbligatoriamente dall’art.6, l’attribuzione all’assemblea della facoltà di deliberare, all’occorrenza, un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali e siano altresì previsti: la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi (ex art.3 comma 2, lettera b); il divieto, per l’intera durata del piano, di distribuzione di eventuali utili; la facoltà di deliberare da parte dell’assemblea forme di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilità e capacità finanziarie.Ora, mentre risulta chiaro cosa abbia voluto intendere il legislatore per “divieto, per l’intera durata del piano, di distribuzione di eventuali utili”, risulta di più difficile comprensione ed interpretazione la normativa sia nella parte che prevede per l’assemblea la facoltà di deliberare un piano di crisi aziendale, che per quella in cui individua in tale contesto la possibilità di ridurre temporaneamente i trattamenti economici integrativi e di decidere forme di apporto anche economiche da parte del socio lavoratore.Per quanto riguarda il primo dei due aspetti sembra che il legislatore abbia voluto lasciare nella sfera della disponibilità della assemblea cooperativa, attraverso una valutazione discrezionale, se deliberare o meno un piano di crisi aziendale, senza individuare elementi oggettivamente rilevanti che si pongano come premessa delle decisioni stesse.Le motivazioni che porterebbero all’adozione di un piano di crisi potrebbero essere le più diverse, con risposte differenti da cooperativa a cooperativa; questo comunque si potrebbe verificare anche se le situazioni da porre a premessa di tali decisioni fossero individuate in maniera analitica, come la contrazione dell’attività (o la perdita di appalti), la crisi del settore, problemi finanziari, il mancato incasso di crediti, ecc., in quanto la valutazione della gravità delle situazioni stesse non potrebbe che essere soggettiva.Per quanto riguarda il secondo aspetto, questo può ricevere una risposta alla luce di ciò che prevede il punto 2 dell’articolo 6 che sancisce che il regolamento non può contenere disposizioni derogatorie in pejus rispetto ai trattamenti retributivi ed alle condizioni di lavoro previsti dai contratti collettivi nazionali, tranne che nei casi previsti alle lettere d,e,f del comma 1 art.6, oggetto dell’attuale trattazione.La prosecuzione del ragionamento in questa direzione dovrebbe permettere la adozione di decisioni che portino ad una riduzione temporanea delle retribuzioni previste dai CCNL, interpretando in tal senso la locuzione “forme di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori”, nell’ambito di una deroga in pejus delle previsioni del CCNL.Le forme di apporto economico previste dall’articolo 6, potrebbero essere intese anche come il versamento in denaro da parte del socio in un momento successivo alla retribuzione e questo anche attraverso una trattenuta in busta paga (come ad esempio nel caso di un aumento di capitale obbligatorio), ma in questo caso saremmo nella dimensione associativa e non in quella lavorativa del socio e quindi non si comprenderebbe perché il legislatore avrebbe previsto la possibilità di derogare in pejus il CCNL applicato; tale impostazione renderebbe inoltre eccessivamente onerosa la partecipazione dei soci-lavoratori alla soluzione della crisi aziendale, non consentendo a livello operativo l’applicazione della norma stessa (in questo caso infatti il socio-lavoratore non lascerebbe risorse in cooperativa, ma le conferirebbe dopo aver pagato tasse e contributi).La precisazione che ciò dovrà avvenire in proporzione alle disponibilità e capacità finanziarie del socio lavoratore, prevista in chiusura del punto e, fa ritenere che la forma più semplice sia quella di una riduzione percentuale delle retribuzioni, ma dovrebbe essere possibile anche la rinuncia ad istituti economici previsti dagli Integrativi Territoriali, o a quelli calcolati in proporzione alle retribuzioni quali la tredicesima e la quattordicesima o la previsione di effettuare ore aggiuntive in forma gratuita.Nel caso però siano presenti altre forme di lavoro oltre a quello subordinato, ritengo che la prima ipotesi possa essere quella più facilmente proponibile.La norma poi parlando di “forme di apporto anche economico”, non chiarisce quali siano per il legislatore le forme diverse da quelle economiche previste come possibili a seguito dell’uso del termine “anche”.L’unica soluzione che risulta praticabile in merito, è quella che attraverso il piano di crisi aziendale si possano modificare i termini dei vari contratti di lavoro individuale, senza che sia necessario il consenso diretto dell’interessato, come nel caso dell’orario di lavoro, riducendo il numero di ore settimanali (lavoriamo meno per lavorare tutti!).Bisogna poi avere chiaro quali ricadute hanno queste decisioni sul piano fiscale e contributivo.Dal punto di vista fiscale è chiaro che il sostituto d’imposta è tenuto ad applicare la tassazione, sulla base del principio di cassa, sulle somme effettivamente erogate; più incerta risulta la questione relativa al versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, legati al principio di competenza, che potrebbero essere richiesti sulle somme previste dai CCNL e non su quelle erogate al socio lavoratore (l.389/1989). E’ bene comunque che la questione sia argomento di uno specifico approfondimento.La previsione normativa potrebbe fare recuperare, nelle situazioni che lo giustifichino, quella flessibilità tipica del sistema cooperativo che la nuova impostazione prevista dalla l. 142/2001 vorrebbe eliminare; bisogna avere presente che uno dei fini mutualistici della cooperativa è proprio la salvaguardia dei livelli occupazionali che può essere garantita attraverso questi strumenti.La Confcooperative ha redatto una traccia di regolamento interno da proporre alle proprie associate (pubblicato su Guida al Lavoro n.45 del 20/11/2001) che tiene conto delle valutazioni qui esposte (recepite agli articoli n.8 e n.9); è necessario comunque che l’argomento sia oggetto di una circolare ministeriale in modo che venga data certezza giuridica ad un passaggio così rilevante della vita cooperativa.

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