Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2003 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2003) ha disposto la proroga dei versamenti di agosto, prevedendo che possono essere effettuati entro il giorno 21 agosto 2003, senza alcuna maggiorazione, i versamenti aventi scadenza entro lo stesso 21 agosto. La proroga riguarda tutte le somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del D.Lgs. n. 241/1997 (imposte, contributi e altre somme, comprese le sanzioni e le rateizzazioni), il cui versamento deve effettuarsi mediante modello F24. L’Agenzia delle Dogane, invece, con comunicato del 1° agosto 2003, ha precisato che il differimento non è applicabile alle accise, per le quali il versamento va effettuato entro il termine del 18 agosto 2003, in quanto cade di sabato il termine ordinario del 16 agosto 2003. Inoltre, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2003 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2003), ha disposto che gli elenchi INTRASTAT relativi alle cessioni e agli acquisti intracomunitari relativi al mese di luglio 2003, il cui termine di presentazione scade il 20 agosto 2003, possono essere presentati entro l’8 settembre 2003. Tale differimento riguarda, quindi, solamente i contribuenti tenuti alla presentazione mensile degli elenchi INTRASTAT.
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