L’INAIL con la nota del 26/06/2003 ha fornito precisazioni in merito alla denuncia di iscrizione dei lavoratori extracomunitari nei confronti dei quali è stata presentata l’istanza di regolarizzazione ed in merito ai lavoratori italiani irregolarmente occupati regolarizzati ai sensi della legge 383/2001. Per quanto riguarda i lavoratori stranieri oggetto di regolarizzazione ex lege 222/2002 l’INAIL prende in considerazione le seguenti ipotesi che si possono verificare: denuncia di iscrizione presentata nei termini (entro il 18/11/2002) e rapporto assicurativo ancora in corso: in tal caso l’apposita PAT aperta deve essere cessata al 31 dicembre 2002 se il datore di lavoro ne aveva già una per il medesimo rischio e deve essere pagato il premio fino a tale data, su richiesta dell’INAIL. Per il periodo dal 1 gennaio 2003 il premio dovrà essere versato in sede di autoliquidazione 2003/2004; denuncia di iscrizione presentata oltre i termini (dopo il 18/11/2002) ma entro l’anno 2002: dal 10/09/02 al 11/11/02 l’INAIL chiederà il versamento del relativo premio, mentre per il periodo dal 12/12/02 fino al giorno della denuncia, l’INAIL richiederà il premio e le relative sanzioni. Dal giorno della denuncia al 31/12/02 l’INAIL richiederà il versamento del solo premio e la PAT andrà cessata se il datore di lavoro ne ha già una aperta per il medesimo rischio. Per il periodo dal 1 gennaio 2003 il premio dovrà essere versato in sede di autoliquidazione 2003/2004; denuncia di iscrizione presentata oltre i termini (dopo il 18/11/2002) ma nel corso del 2003: per il periodo dal 10/09/02 al 11/11/02 l’INAIL chiederà il versamento del relativo premio; da tale data fino alla data di presentazione della denuncia l’INAIL richiederà il premio, le relative sanzioni e cesserà la PAT alla medesima data se il datore di lavoro ne ha già una aperta per il medesimo rischio. Le retribuzioni corrisposte dal giorno della denuncia al 31/12/03 dovranno essere denunciate in sede di autoliquidazione 2003/2004. Nell’ipotesi di cessazione del rapporto lavorativo prima del 31/12/02 o prima della presentazione della denuncia – qualora questa sia stata presentata tardivamente nel 2003 – il datore di lavoro dovrà comunicare le retribuzioni afferenti il minor periodo assicurato, distinguendo i periodi sopra specificati al fine del corretto computo di premio e sanzioni. In analogia a quanto previsto dall’INPS, anche l’INAIL precisa che, nell’ipotesi in cui il datore di lavoro abbia dichiarato l’inizio del rapporto in data anteriore al 10 giugno 2002 dovrà corrispondere il solo premio assicurativo in un’unica soluzione oppure, dietro presentazione di apposita domanda, in rate mensili di uguale importo maggiorate fino alla 24a rata degli interessi legali e dalla 25a alla 36a degli interessi di dilazione. Il premio da corrispondere sarà presumibilmente richiesto successivamente dall’INAIL. Gli stessi criteri dettati per i lavoratori extraUE valgono anche per i lavoratori italiani regolarizzati ex lege 383/2001.
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