Con la riforma societaria (D. Lgs. n. 6/2003), è stata disciplinata, per la prima volta nel codice civile; l’attività di “Direzione e coordinamento di società”. Tale disciplina (artt. 2497 – 2497 sexies) è volta a rendere trasparente l’appartenenza ad un gruppo di società, oltre che a definire le responsabilità della capogruppo, nonché i diritti delle società “controllate”. AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE La norma riguarda tutte le società di capitali (comprese le cooperative) ed enti che esercitano attività di direzione e controllo di altre società. AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE Molto più complesso è definire cosa si intende per attività di direzione e controllo, in quanto il legislatore non ha fornito alcuna indicazione in merito, limitandosi a individuare alcune situazioni che, per presunzione legislativa (art. 2497 sexies) rientrano nella fattispecie. E’ così stabilito che fanno parte di un gruppo le società “attratte”, per obbligo, nel bilancio consolidato della capogruppo o che comunque sono controllate. Ricordiamo che per società controllate si intendono quelle dell’art. 2359, ossia quelle in cui in cui:1. un’altra società detiene la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea;2. un’altra società detiene voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante;3. un’altra società esercita un’influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali. Si ritengono inoltre facenti parte di un gruppo le società assoggettate a direzione e controllo sulla base di contratti o di particolari clausole statutarie. Apparendo già molto ampia la definizione “minima” di gruppo fornita dall’art. 2497 sexies, risulta difficile al momento individuare casi concreti che possano configurare la presenza di un’attività di direzione e controllo, al di fuori delle definizioni sopra indicate. Altre ipotesi, relative in particolar modo alla innovativa definizione di “attività di direzione e coordinamento” correlata all’esistenza di contratti o particolari clausole statutarie, verranno via via esaminate, tentando di ottenere anche dalla dottrina – piuttosto scarsa in materia fino ad oggi – i principi che presiedono la normativa. Entrando nel merito, tenuto conto che non è mutata la definizione di società controllata rispetto al previgente testo dell’art. 2359 cod. civ., riteniamo che le cooperative non abbiano particolari problemi nell’individuare la presenza di situazioni di controllo e a provvedere agli adempimenti di cui diremo nel prosieguo. ADEMPIMENTI Registro Imprese L’art. 2497 bis impone alle società che appartengono ad un gruppo di darne adeguata pubblicità. Pertanto sono introdotti due adempimenti solo a carico delle “controllate”;1. occorre indicare negli atti e nella propria corrispondenza di essere soggette alla direzione e coordinamento di altra società;2. occorre comunicare al Registro delle Imprese di essere assoggettate alla direzione e coordinamento di altra società, mediante il modello S2, nuovo intercalare S. Lo stesso Registro delle Imprese istituisce un’apposita sezione che conterrà i dati delle società “controllate” e delle “controllanti”. Gli amministratori delle società soggette a direzione e coordinamento, in caso di mancato adempimento e anche nel caso in cui non comunichino la cessazione di tale situazione, sono responsabili di danni arrecati a terzi o ai soci connessi alla mancata conoscenza dei fatti. Termine dell’adempimento Si pone il problema, sollevato anche dalla stampa specializzata, sul termine entro il quale è necessario provvedere alla comunicazione per le situazioni di controllo esistenti al 1.1.2004.Rigorosamente – considerato il termine generale dei 30 giorni per qualsiasi comunicazione – la scadenza dovrebbe essere il 31 gennaio 2004 ma, diverse Camere di Commercio hanno già affermato che non essendo previsto un termine in nessuna disposizione attuativa, la comunicazione, seppur effettuata in tempi successivi, non sarà sanzionata. Considerato che possono ancora sussistere problemi nella compilazione della modulistica (in quanto mancanti le istruzioni) suggeriamo di procedere non appena possibile. Altri adempimenti Nella nota integrativa la società “controllata” deve indicare in apposita sezione un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio approvato dalla capogruppo.Nella relazione sulla gestione, devono essere evidenziati i rapporti intercorsi con la capogruppo, con altre società appartenenti al gruppo, nonché i loro effetti sull’esercizio dell’impresa e sui risultati economici. EFFETTI DELL’APPARTENENZA AD UN “GRUPPO” Responsabilità delle “capogruppo”In base al principio ispiratore della nuova disciplina, richiamato in premessa, con il quale si intendeva estendere alle “controllanti” la responsabilità della gestione delle controllate, l’art. 2497 dispone:”Le società o gli enti che esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all’integrità del patrimonio della società.” La pesante disposizione è attenuata nel caso in cui si verifichi che “il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell’attività di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette”. In tale ipotesi non sussistono responsabilità. La norma, se da un lato può apparire estremamente rigorosa e densa di insidie, per altri aspetti pare riconoscere la legittimità della effettiva direzione della capogruppo nei confronti delle altre società, risolvendo i problemi esistenti in precedenza a carico degli amministratori delle “controllate” che erano tenuti rigorosamente a curare la gestione e gli interessi della singola società senza la possibilità di operare con una “visione di gruppo”. Un altro aspetto che andrà valutato attentamente è se la norma intende indirizzare le capogruppo a svolgere effettivamente un’attività di direzione, evento che non sempre si verifica, specie nei casi in cui il controllo sussista solo per il possesso del 51% del capitale sociale e non per un interesse all’integrazione delle imprese o per motivi di carattere strategico. Finanziamenti delle “capogruppo” alle controllate E’ disposto (2497 quinquies) che, per i finanziamenti effettuati alle società da chi esercita attività di direzione e coordinamento sulle stesse, si applica la nuova norma introdotta nell’ambito della disciplina generale delle S.r.l. (art. 2467) . Ne consegue che tali finanziamenti saranno restituibili solo dopo aver soddisfatto gli altri creditori sociali. Obblighi delle “controllate” In qualche modo parallelo all’art. 2497 è il successivo art. 2497 ter che impone agli amministratori delle “controllate” di rendere trasparenti le decisioni assunte, qualora influenzate dalla capogruppo. In tali evenienze queste devono essere analiticamente motivate e devono riportare in modo puntuale le ragioni e gli interessi che hanno influito sulla decisione.Di ciò dovranno essere fornite adeguate informazioni nella relazione sulla gestione. Diritti dei soci delle “controllate” Un altro effetto della disposizione (art. 2497 quater) è nei diritti dei soci delle “controllate” al recesso, che si sommano a quelli già previsti dalla legislazione generale, qualora mutino alcune condizioni nell’assetto della capogruppo.Trattasi del caso in cui questa si trasformi mutando il proprio scopo sociale, o cambi l’oggetto della sua attività esercitando attività che alterano sensibilmente le condizioni economiche e patrimoniali della “controllata.E ancora, del caso in cui la capogruppo venga condannata per danni causati al socio della “controllata”.Infine è ammesso il recesso sia nel momento in cui inizia l’attività di direzione che al suo termine.
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