circolare 19.2003

Come illustrato nella precedente Circolare UNICAAF n. 48 del 31/10/2002, con gli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220, entrati in vigore il 23 ottobre 2002, sono state introdotte nuove regole per la nomina del Collegio sindacale negli enti cooperativi ed è stata altresì dettata una disciplina transitoria in materia. Tuttavia, come evidenziato nella nostra circolare sopra citata, la nuova normativa ha presentato fin dall’origine alcuni aspetti complessi e di dubbia interpretazione. Ciò ha determinato il verificarsi di comportamenti difformi da parte dei singoli Uffici del Registro Imprese operanti sul territorio nazionale. Al fine di eliminare questo stato di incertezza e di uniformare le posizioni dei vari Uffici Imprese, Confcooperative e Legacoop hanno sottoposto al Ministero delle Attività Produttive una linea interpretativa, chiedendo allo stesso di esprimersi in merito.Il Ministero delle Attività Produttive ha risposto con la nota del 18 febbraio 2003, prot. n. 1563690, condividendo il contenuto delle interpretazioni proposte. In particolare, il Ministero:  ha implicitamente riconosciuto che il D.Lgs. n. 220/2002 avrà efficacia fino alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003 (relativo alla Riforma del diritto societario), ossia, fino al 1° gennaio 2004. In sostanza, è stato confermato che il termine ”emanazione”, contenuto nell’art. 13 del D.Lgs. n. 220, deve intendersi come “entrata in vigore” e non letteralmente nel senso di “approvazione” ovvero di “pubblicazione in G.U.” del decreto legislativo di riforma (vedi nostra precedente circolare già menzionata). In questo modo non si crea alcun vuoto legislativo.  ha ritenuto corretto che i criteri di computo della durata triennale del Collegio sindacale, stabiliti dal novellato art. 2400 C.C., vadano intesi come tre “esercizi sociali”, al fine di far coincidere la scadenza dei sindaci con la data dell’assemblea chiamata a discutere ed approvare il bilancio dell’ultimo esercizio. Di conseguenza, alla luce del nuovo art. 2400 C.C., i sindaci in scadenza tra il 23 ottobre 2002 e la data di approvazione del bilancio relativo al 2002, potranno restare in carica fino all’assemblea di approvazione del bilancio stesso, nella quale si procederà anche al rinnovo del Collegio.  ha ammesso la possibilità di modificare lo statuto, prevedendo che il Collegio sindacale venga “nominato solo se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall’assemblea”. Tale modifica, se assunta entro il 23 ottobre 2003, potrà essere adottata con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria e, quindi, senza la presenza del notaio. A seguito di tale modifica, le cooperative che non superano i limiti previsti dall’art. 2488 C.C.  non saranno obbligate a rinnovare il Collegio sindacale. Ovviamente, qualora la cooperativa proceda al rinnovo del Collegio sindacale, per facoltà o per obbligo di legge, i sindaci dovranno essere scelti tra gli iscritti al Registro dei Revisori contabili. In proposito, con riguardo all’ipotesi specifica in cui il Collegio sindacale sia divenuto “superfluo” (in quanto la cooperativa non supera i limiti sopra richiamati), e la cooperativa intenda quindi convocare l’assemblea ordinaria proponendo contestualmente la modifica statutaria e la soppressione del Collegio sindacale ancora in carica (si veda la nostra circolare n. 48/2002), riteniamo opportuno e consigliabile, al solo fine di evitare conflittualità con i sindaci in carica, richiedere anche le dimissioni dei sindaci stessi.  ha confermato che i Collegi sindacali attualmente in carica, indipendentemente dal possesso dei requisiti dei componenti, possono restare in carica fino alla loro naturale scadenza, ma non oltre il 31/12/2004, data ultima per l’adeguamento degli statuti alle nuove norme sul diritto societario. Resta inteso che se la cooperativa recepisce le nuove norme sul diritto societario prima del suddetto termine (es. 30/04/2004), dovrà applicare immediatamente le stesse, con la conseguente decadenza del collegio in carica qualora i componenti siano sprovvisti dei necessari requisiti.  ha confermato che nelle cooperative soggette all’obbligo di certificazione del bilancio e che emettono strumenti finanziari partecipativi e non (soci sovventori, azionisti di partecipazione cooperativa, obbligazioni, …) la composizione e le funzioni del collegio sindacale devono rispettare le regole previste dal D.Lgs. n. 58/1998 (il cosiddetto “Decreto Draghi”), commentate nella nostra precedente circolare n. 48/2002. Al riguardo, si precisa che nella nota del Ministero viene fatto riferimento alle cooperative soggette alla certificazione del bilancio e/o che emettono strumenti finanziari, partecipativi. Ne consegue che applicano la “Draghi” anche le cooperative che emettono strumenti finanziari partecipativi e non, pur in assenza della certificazione di bilancio.  ha confermato che, qualora si verifichino casi di revoca, dimissioni o morte di un sindaco effettivo, il sindaco supplente che subentra non deve obbligatoriamente essere iscritto nel Registro dei revisori contabili (la sostituzione deve comunque essere comunicata alla Camera di Commercio). Per contro, è stato altresì confermato che il nuovo sindaco, che viene eletto in sostituzione di quello venuto a mancare, deve necessariamente essere iscritto al Registro dei revisori contabili. NUOVI LIMITI E REGOLE PER LA CERTIFICAZIONE DI BILANCIO L’art. 11 del D.Lgs. n. 220/2002 ha adeguato i parametri per la certificazione del bilancio, fissati dall’art. 15 della Legge n. 59/1992, stabilendo che devono assoggettarsi a certificazione annuale gli enti cooperativi ed i loro consorzi che presentano uno dei seguenti requisiti:• valore della produzione superiore a 60.000.000 di euro;• riserve indivisibili superiori a 4.000.000 di euro;• prestiti o conferimenti da soci finanziatori superiori a 2.000.000 di euro. Al riguardo, si osserva quanto segue: – il parametro relativo al valore della produzione ed il parametro relativo alle riserve indivisibili sono stati elevati rispetto agli attuali parametri adeguati dall’ultimo D.M. 26 aprile 2001, passando rispettivamente da Euro 55.720.358,73 (Lire 107.889.659.000) a Euro 60.000.000 e da Euro 2.089.513,86 (Lire 4.045.863.000) a Euro 4.000.000, mentre il parametro relativo ai prestiti o conferimenti da soci finanziatori è diminuito, passando da Euro 2.089.513,86 (Lire 4.045.863.000) a Euro 2.000.000; – l’art. 11 del D.Lgs. n. 220/2002 utilizza il termine “valore della produzione”, a differenza dell’art. 15 della Legge n. 59/1992, che usava il termine “fatturato”. Da ciò dovrebbe conseguire che il nuovo valore di riferimento non è più dato dalla voce A1 del conto economico, bensì dal totale della voce A (voci da A1 ad A5), comprensiva quindi anche della variazione delle rimanenze, dei proventi indicati in A5 (ad esempio, contributi in conto esercizi e plusvalenze ordinarie), ecc..; – si ritiene che l’art. 15 della Legge n. 59/1992 continui a rimanere in vigore per le ulteriori ipotesi non previste nell’art. 11 citato, con la conseguenza che permangono assoggettate a certificazione di bilancio anche le società cooperative e loro consorzi che detengono partecipazioni di controllo in società per azioni; Con l’intendimento di rafforzare ed ufficializzare il ruolo dell’istituto della certificazione, il Legislatore ha poi previsto una disposizione innovativa, contenuta nel comma 2 dell’art. 11, secondo la quale “la relazione di certificazione, quale atto complementare della vigilanza, è allegata al progetto di bilancio da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci”. Inoltre, con il comma 3 dell’art. 11 è stato introdotto un provvedimento sanzionatorio a carico dell’ente cooperativo inadempiente, stabilendo che questi può essere sottoposto alla gestione commissariale di cui all’art. 2543 C.C., qualora non richieda la certificazione del bilancio (se a ciò obbligato). Con riguardo all’entrata in vigore delle disposizioni sopra esposte, si precisa che le stesse sono immediatamente operative; con la conseguenza che:- l’obbligo di allegare la relazione di certificazione al progetto del bilancio si applica già a decorrere dai bilanci in corso al 23 ottobre 2002;- in linea generale, se una cooperativa, nel bilancio in corso al 23 ottobre 2002, supera uno dei nuovi parametri per la certificazione, sarà tenuta a fare certificare il bilancio successivo a quest’ultimo (ossia, il bilancio in corso al 23 ottobre 2003).

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