Il D.lgs. n. 203 del 27/04/2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31/05/2001, convertendo in euro i limiti di riferimento per la redazione del bilancio in forma abbreviata e del bilancio consolidato, ha nel contempo elevato detti limiti. Bilancio in forma abbreviata.A seguito delle modifiche apportate all’art. 2435 bis del codice civile, la redazione del bilancio in forma abbreviata è consentita alle società che nel primo esercizio, o successivamente, per due esercizi consecutivi, non hanno superato due dei seguenti limiti:1.totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 3.125.000 euro (pari a £. 6.050.843.750) (1);2.ricavi delle vendite e delle prestazioni: 6.250.000 euro (pari a £. 12.101.687.500) (2);3.dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità (limite non modificato). Questi nuovi limiti vengono conseguentemente presi a base anche per l’obbligatorietà del Collegio Sindacale nelle società a responsabilità limitata e nelle piccole società cooperative. Bilancio consolidato.In base ai nuovi limiti previsti dall’art. 27 del D.lgs. 127/91, sono esonerate dall’obbligo del bilancio consolidato le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non hanno superato, per due esercizi consecutivi (vale a dire per l’esercizio di riferimento e per il precedente esercizio), due dei seguenti limiti:1.12.500.000 euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali (pari a £. 24.203.375.000) (3);2.25.000.000 euro nel totale delle vendite e delle prestazioni (pari a £. 48.406.750.000) (4);3.250 dipendenti occupati in media nell’esercizio sociale (limite non modificato).L’obbligo di redigere il bilancio consolidato decorre quindi già dal primo esercizio in cui risultino superati due dei tre limiti, mentre sono necessari due esercizi consecutivi per poter beneficiare dell’esonero. Per determinare il superamento o meno dei limiti indicati occorre tener presente che:il totale degli attivi degli stati patrimoniali e dei ricavi delle vendite e delle prestazioni deve essere calcolato considerando i valori risultanti dai bilanci, senza procedere alle eliminazioni derivanti dall’applicazione delle tecniche di consolidamento;il totale degli attivi degli stati patrimoniali deve essere assunto al netto degli ammortamenti e delle altre eventuali poste rettificative;il totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni coincide con la voce A.1. del conto economico;nel computo del numero dei dipendenti devono essere inclusi anche i lavoratori part-time, quelli stagionali e quelli assunti con contratti di formazione-lavoro;i valori da sommare sono quelli che riguardano tutte le imprese controllate. Si ritiene infatti corretto includere nel computo tutte le società controllate a prescindere dalla necessità o possibilità di escludere alcuna di esse dall’area di consolidamento. Ciò anche in considerazione del fatto che l’art. 27, nello stabilire i limiti quantitativi di esonero dall’obbligo di redigere il bilancio consolidato, si riferisce genericamente alle società controllate. Indipendentemente dal superamento o meno dei limiti si deve comunque redigere il bilancio consolidato se l’impresa controllante o una delle imprese controllate abbiano emesso titoli quotati in borsa. Sono inoltre esonerate dall’obbligo della redazione del bilancio consolidato quelle società che hanno un’unica impresa controllata di dimensioni modeste tale da rendere l’inclusione dei propri dati nell’area di consolidamento irrilevante ai fini delle informazioni che il bilancio consolidato deve offrire. Decorrenza dei nuovi limiti.In assenza di una specifica disposizione in merito alla decorrenza dei nuovi limiti, si ritiene che gli stessi valgono a decorrere dal 15 giugno p.v. (data di entrata in vigore della legge).Di conseguenza, a nostro avviso, le società dove il Consiglio di Amministrazione provvederà a redigere il progetto di bilancio dopo tale data potranno far riferimento ai nuovi limiti per quanto riguarda la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata e per quanto riguarda l’obbligo di predisposizione del bilancio consolidato e della nomina del collegio sindacale. (1) Valore precedente £. 4.700.000.000. (2) Valore precedente £. 9.500.000.000.(3) Valore precedente £. 19.000.000.000.(4) Valore precedente £. 38.000.000.000.
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