circolare 11.2001

1. Settore pulizie – Applicabilità legge 223/91 risoluzione rapporti di lavoro per fine appalto Il Ministero del lavoro con lettera circolare 5/26514/70ATP del 28-5-2001 ha fornito alcune importanti precisazioni in merito all’applicabilità dell’art. 24 legge n. 223/91 (procedure di mobilità) alle risoluzioni dei rapporti di lavoro per fine appalto di servizio nel settore delle pulizie.Questo problema è stato posto durante la trattativa per il rinnovo del CCNL di settore ed ha avuto una risposta celere e soddisfacente.Il Ministero ribadisce quanto già affermato in precedenza e cioè che tali licenziamenti devono essere considerati come “individuali plurimi” e non collettivi, con la conseguente esclusione dell’applicabilità dell’art. 24 della citata legge 223/91 a tale fattispecie.Nel settore delle pulizie, così come negli altri settori dei servizi, il continuo turn over negli appalti è assolutamente fisiologico essendo di norma gli appalti di durata limitata, con la conseguenza che la perdita di un determinato appalto non significa affatto riduzione stabile di attività, essendo possibile, anzi normale, che altri appalti siano aggiudicati a breve distanza temporale.Il Ministero ricorda che la prassi applicativa ha sempre escluso il ricorso alle procedure stabilite in precedenza dagli accordi interconfederali del 1950 e del 1965 sulle riduzioni di personale, nel caso di risoluzioni dei rapporti di lavoro per perdita di appalto di servizi (seguite o meno da riassunzioni da parte dell’impresa subentrante).La circolare ministeriale n. 155 del 29-11-1991 affermava che … “anche nei casi in cui ricorrono i requisiti numerici propri del licenziamento collettivo, ove la circostanza giustificativa del licenziamento non sia la riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, ma quella di cui all’art. 3, seconda parte della legge, 604/66, non si avrà licenziamento collettivo bensì licenziamento individuale plurimo per giustificato motivo oggettivo”.L’applicazione indiscriminata della procedura comporterebbe tempi e scadenze incompatibili con i tempi delle disdette e dei rinnovi degli appalti (la procedura di mobilità può durate anche parecchie settimane) e continui accavallamenti delle procedure via via instauratesi per i vari avvicendamenti di appalti, con assoluta ingestibilità del complesso meccanismo.Per il Ministero le norme in materia di cambio di appalto contenute nel CCNL sono giudicate di fatto inidonee a fornire valide garanzie occupazionali ai lavoratori, dal momento che i recessi sono motivati da un effettivo giustificato motivo oggettivo e non vi sono criteri di scelta da negoziare ed applicare.…Le imprese nuove aggiudicatarie provvedono ad assumere in tutto o in parte il personale già occupato nell’esecuzione dei medesimi servizi presso il committente mediante il ricorso all’istituto del passaggio diretto ed immediato come negozio implicante la risoluzione del precedente rapporto di lavoro e la contestuale instaurazione di un nuovo rapporto con l’impresa subentrante, per effetto dell’incontro delle volontà dei tre soggetti interessati.Come segnalato si tratta di un pronunciamento importante anche occorre segnalare che in passato si avuta qualche sentenza di diverso orientamento. 2. Ulteriori chiarimenti sulla legge 68/1999 Il Ministero del lavoro con una nota del 23-4-2001, pubblicata integralmente soltanto in questi giorni, ha fornito alcune ulteriori chiarimenti in merito alla procedura di esonero parziale prevista dalla legge 68/1999. Purtroppo si tratta di risposte a quesiti che non sono stati riportati interamente.1. E’ possibile rinnovare il provvedimento di esonero parziale “in assenza di soluzioni idonee per l’inserimento lavorativo del disabile”. 2. Come avevamo sottolineato a suo tempo, il Ministero conferma che l’istituto dell’esonero parziale non è applicabile alle imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti. Per queste imprese, che devono occupare un solo disabile, l’esonero sarebbe totale e non parziale.3. Spetta al Servizio competente della provincia, sulla base del rapporto redatto dal Servizio ispezione del lavoro o dal SSN, valutare le modalità di svolgimento e la situazione organizzativa dell’attività lavorativa del datore di lavoro al fine della concessione dell’esonero parziale.4. Per quanto riguarda il pagamento del contributo esonerato, il Ministero ha confermato che questo deve essere calcolato su 5 giornate in caso di settimana corta e su 6 se il sabato è lavorativo. La nota non entra nel merito delle festività infrasettimanali che per analogia dovrebbero essere escluse dal computo. Consigliamo comunque, per prudenza e in attesa di ulteriori chiarimenti, di considerarle ai fini del pagamento.5. La certificazione di ottemperanza per la partecipazione ad appalti pubblici è rilasciata dal servizio previa presentazione da parte del datore di lavoro della ricevuta di versamento del contributo esonerativi. 3. Nuovi codici tributo per il versamento delle imposte sulle rivalutazioni del TFR Il ministero ha comunicato i codici per il versamento dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR:codice 1712 per il versamento dell’acconto “Acconto dell’imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dai sostituti d’imposta – Articolo 11, commi 3 e 4 del Dlgs 47/2000” (entro il 16 dicembre di ogni anno)codice 1713 per il versamento del saldo “Saldo dell’imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dai sostituti d’imposta – Articolo 11, commi 3 e 4 del Dlgs 47/2000” (entro il 16 febbraio dell’anno successivo) 4. Denuncia di infortunio per gli operai agricoli a tempo determinato L’INAIL con delibera n. 239 del 19/04/2001, approvata dal Ministero del Lavoro il 29/05/2001 ha stabilito le modalità operative per la denuncia degli infortuni per gli operai agricoli a tempo determinato e per i lavoratori agricoli autonomi; questo in ottemperanza alle previsioni dell’articolo 25 del DLGS n. 38/2000 (riforma dell’INAIL) che ha previsto che l’obbligo di denuncia degli infortuni sul lavoro sia posto a carico del datore di lavoro per gli operai agricoli a tempo determinato e a carico del titolare del nucleo di appartenenza dell’infortunato per i lavoratori agricoli autonomi.Il decreto diventerà operativo trascorsi i canonici 15 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (non ancora avvenuta).OBBLIGO DI DENUNCIA L’obbligo di denuncia all’INAIL per il datore di lavoro agricolo scatta per gli infortuni occorsi ai lavoratori agricoli a tempo determinato, la cui prognosi preveda che non siano guaribili entro tre giorni, indipendentemente dal fatto che ricorrano o meno gli estremi per l’indennizzabilità. SEDE COMPETENTE E TERMINILa denuncia di infortunio deve essere fatta alla sede della circoscrizione dell’INAIL nella quale si svolgono i lavori, a meno che l’istituto assicuratore non preveda una sede diversa, entro 2 giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia (data di ricezione del certificato medico) e deve essere corredata dal certificato medico.Se si tratta di infortunio mortale o di infortunio per il quale è previsto il pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta per telegrafo o mezzo equipollente entro 24 ore dall’infortunio. Nel caso in cui la prognosi di tre giorni accertata per l’infortunio si prolunghi al quarto giorno, il termine per effettuare la denuncia decorre da quest’ultimo giorno.CONTENUTO DELLA DENUNCIA Il datore di lavoro deve indicare nella denuncia di infortunio i seguenti dati:- le generalità dell’infortunato;- il giorno e l’ora in cui si è verificato l’evento;- le cause e le circostanze che hanno determinato l’infortunio;- la natura e la precisa sede anatomica della lesione;- il rapporto e le cause denunciate; – le eventuali alterazioni preesistenti; – le ore lavorate ed il salario percepito dall’assicurato nei 15 giorni precedenti a quello dell’infortunio.OMISSIONISe il lavoratore ha trascurato di comunicare l’infortunio al datore di lavoro e quest’ultimo non essendo venuto a conoscenza dell’infortunio non ha fatto la denuncia nei termini (due giorni), l’indennità per i giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell’infortunio non viene corrisposta al dipendente. DENUNCIA ALLA PUBBLICA SICUREZZAIl datore di lavoro nel termine perentorio di due giorni dalla data di ricevimento del certificato medico deve inoltre dare notizia dell’infortunio che abbia per conseguenza la morte o l’inabilità al lavoro per più di 3 giorni anche all’autorità di pubblica sicurezza del comune in cui è avvenuto l’infortunio. Se quest’ultimo è avvenuto in viaggio e in territorio straniero, la denuncia deve essere fatta all’autorità di pubblica sicurezza nella cui circoscrizione è compreso il primo luogo di fermata in territorio italiano. La denuncia dell’infortunio all’autorità di pubblica sicurezza deve contenere le seguenti informazioni:- dati identificativi del datore di lavoro;- il luogo il giorno e l’ora in cui è avvenuto l’infortunio;- la natura e la causa accertata o presunta dell’infortunio e le circostanze nelle quali si è verificato (anche per deficienze in materia di igiene);- i dati personali del lavoratore infortunato;- lo stato del lavoratore, le conseguenze probabili dell’infortunio ed il tempo per conoscere l’esito definitivo;- i dati identificativi dei testimoni dell’infortunio.LAVORATORI AGRICOLI AUTONOMIGli adempimenti previsti per i datori di lavoro agricoli si applicano anche ai lavoratori agricoli autonomi, sia per il proprio infortunio che per gli infortuni accorsi ai familiari costituenti forza lavoro. Si precisa che se il lavoratore agricolo autonomo è impossibilitato a provvedere alla denuncia dell’infortunio all’INAIL, l’obbligo deve essere adempiuto entro 24 ore dal medico che ha constatato le conseguenze dell’infortunio stesso. Per quanto riguarda invece la denuncia all’autorità di pubblica sicurezza, questa deve essere effettuata dal medico entro due giorni nel caso in cui abbia accertato infortuni che hanno avuto come conseguenza la morte o lesioni tali da prevederne la morte o una inabilità assoluta al lavoro superiore a 30 giorni. Resta disciplinata secondo le modalità dettate dal DPR 1124/65 la denuncia delle malattie professionali in agricoltura. 5. Livelli di reddito per la corresponsione dell’ANF in vigore dall’1-7-2001 L’INPS, con la circolare n. 121 del 5/6/2001, ha diffuso le nuove fasce reddituali da applicare dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2002, rispettivamente ai nuclei senza figli ed ai nuclei con figli.In base ai calcoli effettuati dall’ISTAT, la variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo tra l’anno 1999 e l’anno 2000 è risultata pari al 2,6%.Sono stati pertanto rivalutati i livelli di reddito in vigore per il periodo 1° luglio 2000 – 30 giugno 2001 con il predetto indice e gli importi risultanti sono stati arrotondati alle 1000 lire superiori, così come previsto dall’art. 2 della legge 153/88 (rivalutazione annuale dei livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare).Non è stato invece modificato l’importo dell’assegno da attribuire alle singole fasce di reddito così ridefinite.Si allegano i prospetti contenuti nella citata circolare. 6. Contributi agricoli in vigore dall’1-7-2001 Dal prossimo mese di luglio aumentano i contributi agricoli unificati dovuti dalle imprese che processi produttivi di tipo industriale (articolo 3 DLGS 146/1997). Tra queste imprese segnaliamo in particolare le cooperative inquadrate ai sensi della Legge 240/1984.L’aumento è dello 0,60% a carico azienda e 0,50% carico lavoratore. Segnaliamo che gli operai di queste imprese, con l’aumento in oggetto, raggiungono il livello di contribuzione previsto per gli altri settori (8,54%). I contributi a carico degli operai delle altre imprese agricole saranno a regime dall’1-1-2002. 7. Rivalutazione minimali e massimali INAIL per le collaborazioni coordinate e continuative Il ministero del lavoro, con delibera 246 del 10.05.2001 ha fissato, dal 1 luglio 2001, i nuovi importi di retribuzione media giornaliera per la liquidazione delle prestazioni economiche erogate dall’INAIL e, quindi, il minimale e il massimale della retribuzione annua, che sono stabiliti nella misura di L. 22.288.980 e di L. 41.393.820.Il premio assicurativo dovuto per i lavoratori parasubordinati è calcolato sull’ammontare dei compensi effettivamente percepiti, nei limiti stabiliti dall’art. 116 del T.U. INAIL.Pertanto, per detti lavoratori, in sede di autoliquidazione INAIL, occorrerà distinguere i due periodi:dal 1.1.2001 al 30.6.2001minimale £. 21.724.000 e massimale £. 40.345.000 annuedal 1.7.2001 al 31.12.2001minimale £. 22.288.980 e massimale £. 41.393.820 annue. 8. Sanzione ridotta per l’omessa denuncia istantanea all’Inail L’INAIL, con nota del 1.6.2001, comunica che in caso di omessa o errata comunicazione all’Inail del codice fiscale del lavoratore assunto o cessato dal lavoro entro lo stesso giorno (denuncia istantanea), la sanzione amministrativa prevista é soggetta al regime del pagamento in misura ridotta. Pertanto é ammesso il pagamento della somma (ridotta) di lire 33.333 entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se quest’ultima non vi é stata, dalla notifica della violazione.L’ INAIL segnala altresì che la predetta infrazione costituisce violazione formale e conseguentemente si applicano, in particolare, le seguenti norme della legge 689/1981:- art. 14: procedimento di contestazione e notificazione;- art. 17: obbligo di redigere il rapporto da parte del funzionario dell’Inail;- art. 18: emissione dell’ordinanza-ingiunzione.

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