(Art. 2, comma 1, Legge 27 dicembre 2002, n. 289) Il comma 1 dell’articolo 2 della Legge Finanziaria per il 2003 ha aumentato l’aliquota del primo scaglione IRPEF dal 18% al 23%.Questa novità ha, dunque, un immediato riflesso sulle ritenute d’acconto che subiranno agenti e rappresentanti di commercio, mediatori, commissionari e procacciatori d’affari – anche per prestazioni occasionali – per le provvigioni loro dovute dai sostituti d’imposta.Per tali soggetti, infatti, l’aliquota della ritenuta d’acconto e’ commisurata al primo scaglione IRPEF in base all’articolo 25 bis del D.P.R. n. 600/1973 ed è applicata al 50% delle provvigioni (o al 20% se i percipienti dichiarano di avvalersi in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi). Questo indipendentemente dal fatto che la ritenuta venga operata a carico di persone fisiche oppure di persone giuridiche.La nuova aliquota del 23% si applica ai pagamenti di provvigioni effettuati da gennaio 2003, ancorché dai documenti emessi dal percipiente nel 2002 risulti indicata la ritenuta del 18% prevista per quell’anno. Pertanto, il termine per il primo versamento della ritenuta commisurata alla nuova aliquota è il 17 febbraio 2003 (cadendo il 16 febbraio di domenica).Al riguardo, si ricorda che è prassi diffusa che l’importo della ritenuta d’acconto, pur non essendone obbligatoria l’indicazione, venga esplicitato nella fattura che l’agente o rappresentante invia al sostituto d’imposta: questo al fine di evitare omissioni o errate quantificazioni nei versamenti. E’ obbligatoria, invece, la dichiarazione di avvalersi di dipendenti o collaboratori.
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